Sez. T, Sentenza n. 33973 del 23/12/2024 (Rv. 673201-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Interpello del contribuente - Inammissibilità ex art. 5, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015"Formale conoscenza" per attività di accertamento nei confronti di società controllante - Estensione nei confronti di società controllata - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE
In tema di interpello del contribuente, l'art. 5, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 156 del 2015che prevede l'inammissibilità dell'istanza concernente questioni sulle quali sono già state avviate attività di controllo di cui il contribuente è formalmente a conoscenza - non è applicabile alla società controllata, quando la "formale conoscenza" dell'attività dell'Amministrazione finanziaria non deriva da una relazione diretta con la stessa, ma indirettamente, tramite la società controllante del gruppo quale società verificata; ne consegue che l'aver fatto menzione nell'atto di interpello dell'attività di controllo svolta dall'Amministrazione nei confronti della società controllante e l'essere il legale rappresentante delle due società, controllante e controllata, la stessa persona fisica, non sono circostanze sovrapponibili, ai fini dell'inammissibilità dell'istanza di interpello, non realizzandosi alcuna interferenza con l'esercizio dei poteri accertativi ai fini di una eventuale revisione degli esiti.
Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 15 com. 1 lett. F
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)