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Sez. 1 - , Ordinanza n. 1067 del 16/01/2023 (Rv. 666776 - 01)

TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Presupposti - Incertezza almeno soggettiva del rapporto giuridico - Necessità - Oggetto della transazione - Rapporto o situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti - Esclusione - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666776-01

TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una "res dubia", e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall'altro, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito nella parte in cui aveva escluso che potesse essere posta a fondamento di una domanda proposta da una compagnia aerea nei confronti di una società di gestione di servizi aereoportuali, una transazione conclusa tra le medesime parti avente ad oggetto la riduzione di tariffe di servizi aeroportuali, per essere venuta meno, attraverso la conclusione dell'iter giudiziale, composto da ricorso ad AGCOM e successiva pronuncia del Consiglio di Stato, nelle more tra la sottoscrizione della transazione e l'atto di citazione, la res dubia relativa alle tariffe medesime).

Tratt. Internaz. 01/12/2009 art. 102, Direttive del Consiglio CEE 15/10/1996 num. 67, Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)