Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici
Testo in vigore al
Art. 42
1. Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili costruite nel corso d'acqua per la derivazione e mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato. Essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore.
2. Gli stessi utenti debbono regolare le derivazioni in modo che non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, nei limiti dei quantitativi legittimamente utilizzabili, e che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, siano smaltite le acque sovrabbondanti.
3. IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
Art. 43
1. Gli utenti che hanno derivazioni stabilite a bocca libera con chiuse, sia permanenti che temporanee, stabili od instabili fisse o mobili, sono obbligati a provvedere perche' si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse seguendo le consuetudini locali.
2. Il Ministro dei lavori pubblici puo' imporre, con comminatoria di esecuzione di ufficio in caso di inadempimento, che le bocche libere siano munite degli opportuni manufatti regolatori e moderatori della introduzione delle acque.
3. Quando fra due o piu' utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilita' idriche di un corso d'acqua sulla base di singoli diritti o concessioni, potra' essere istituito un regolatore di nomina governativa, il quale, a spesa di detti utenti, provvedera' a tale riparto, escluso qualsiasi responsabilita' ed onere per l'Amministrazione dei lavori pubblici.
4. Il Ministro dei lavori pubblici puo' imporre temporanee limitazioni all'uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse, o quando si verificano eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo piu' opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze.
Art. 44
1. E' in facolta' del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, di sostituire in ogni tempo, in tutto od in parte, alla quantita' di acqua o di energia idraulica utilizzata una corrispondente quantita' di acqua o di energia idraulica od elettrica, ugualmente utilizzabile, senza aggrado o pregiudizio dell'utente, restando ferma ogni altra condizione dell'utenza in quanto compatibile colla modificazione apportata.
Art. 45
1. Quando una domanda di concessione per un'importante utilizzazione d'acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti utilizzazioni legittimamente costituite o concesse, si puo' ugualmente, sentito il Consiglio Superiore, sentiti gli interessati, far luogo alla concessione.
2. In tal caso il concessionario e' tenuto a indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e spese, una corrispondente quantita' di acqua, e nel caso di impianti per forza motrice, una quantita' di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti. Questi sono tenuti a corrispondere annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano allo Stato, ai Comuni ed alle Provincie, e, qualora, per effetto delle presenti disposizioni, siano esonerati da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sopportate dal nuovo concessionario in nessun caso maggiore di quella di cui risultano esonerati.
3. Tuttavia, quando, a giudizio insindacabile del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, la fornitura di acqua o di energia sia eccessivamente gravosa, in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di quest'ultima e' indennizzato dal nuovo concessionario a termini della legge sulle espropriazioni.
4. Nel caso in cui la minore incompatibile utilizzazione sia stata concessa ma non ancora attuata, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, stabilisce insindacabilmente, in base ai criteri enunciati nel presente articolo e tenuto conto degli scopi a cui l'utenza e' destinata, in qual modo questa debba essere compensata.
Art. 46
1. L'obbligo imposto al nuovo concessionario dall'articolo precedente di fornire ad utenti preesistenti una corrispondente quantita' di acqua o di energia avra' la seguente durata:
a) fino al 31 gennaio 1977, se l'utenza preesistente consisteva in una grande derivazione per forza motrice, concessa in base alle leggi 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, 10 agosto 1881, n. 2644, e fino al 19 maggio 1983 per le grandi derivazioni per forza motrice legittimamente esistenti nei territori annessi al Regno, all'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche;
b) fino alla scadenza delle rispettive concessioni se la preesistente utenza consisteva in una grande derivazione per forza motrice assentita in base al decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, o al decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2161, o alla presente legge;
c) per trenta anni dall'inizio della nuova concessione se la utenza preesistente consisteva in una piccola derivazione per forza motrice, salvo il disposto del precedente articolo 23, comma secondo;
d) fino a che duri la nuova concessione, anche per effetto di proroghe o rinnovazioni concesse ai sensi degli articoli 22, 28 e 30 della presente legge, se l'utenza preesistente consisteva in
una derivazione per qualsiasi uso diverso dalla forza motrice.
Art. 47
1. Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa e di derivazione di altre utenze preesistenti, si puo', sentito il Consiglio Superiore, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelli preesistenti.
2. Con le stesse norme e condizioni si puo' accordare la concessione di derivare e utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione non alteri l'economia e la finalita' di quelle preesistenti.
Art. 48
1. Qualora il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato per cause naturali, lo Stato non e' tenuto ad alcuna indennita' verso qualunque utente, salvo la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua.
2. Gli utenti, se le innovate condizioni locali lo consentono, sono autorizzati ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.
3. Quando il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione da parte dello Stato di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, l'utente, oltre all'eventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto ad una indennita', qualora non gli sia possibile senza spese eccessive di adattare la derivazione al corso d'acqua modificato.
4. L'apprezzamento di tale possibilita' e' fatto con decreto del Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio Superiore.
5. La misura dell'indennita', quando sia dovuta, e' determinata col decreto stesso, salvo ricorso ai Tribunali delle acque pubbliche.
Art. 49
1. Qualunque utente di acqua pubblica, che intenda variare sostanzialmente le opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, e' soggetto a tutte le formalita' e condizioni richieste per le nuove concessioni, compreso il pagamento del canone.5
2. Quando le variazioni, pure aumentando la quantita' d'acqua o di forza motrice utilizzata, lascino sostanzialmente invariate le opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione dell'acqua, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, puo', previa breve istruttoria limitatamente alle varianti in tradotte, accordare la concessione senza le condizioni e formalita' stabilite al comma precedente, salvo il pagamento del canone per la maggiore utilizzazione. In questo caso resta ferma la scadenza originaria dell'utenza.
3. Per le variazioni contemplate all'articolo 217 della presente legge che non rientrino nell'applicazione dei precedenti comma del presente articolo, valgono le norme ivi stabilite.
4. Ogni altra variazione nelle opere e nei meccanismi destinati alla produzione o nell'uso della forza motrice deve essere previamente notificata al Ministero dei lavori pubblici.
5. Per la mancata notificazione l'utente incorre nell'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila, salvo il diritto dell'Amministrazione di ordinare la riduzione in pristino stato a spese del contravventore.22
Art. 50
1. Nei casi di accertata urgenza l'Ufficio del Genio civile, riferendone immediatamente al Ministro dei lavori pubblici, puo' permettere in via provvisoria che siano attuate variazioni nelle derivazioni e nelle utilizzazioni di acqua pubblica, purche' gli utenti si obblighino formalmente, con congrua cauzione da depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione, oppure a demolire le opere costruite in caso di negata concessione.
Art. 51
1. Nell'interesse delle ferrovie, della navigazione interna, delle bonifiche, delle irrigazioni, della fornitura di acqua potabile e di altri importanti servizi pubblici, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, puo' riservare per un quadriennio l'utilizzazione di tutta o di parte della portata di un determinato corso d'acqua.
2. La riserva puo' essere prorogata dal Ministro dei lavori pubblici soltanto per un altro quadriennio, sentito il Consiglio Superiore.
Nell'interesse della elettrificazione delle ferrovie dello Stato, la riserva potra' essere, se necessario, prorogata per un terzo quadriennio.
3. Della riserva e' data notizia nel Foglio degli annunzi legali delle provincie interessate e nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici.
4. Quando, per ragione di interesse pubblico, sia opportuno non differire la utilizzazione immediata per produzione di energia, si puo', sentito il Consiglio Superiore, far luogo alla concessione sostituendo alla riserva di acqua quella di determinata quantita' di energia corrispondente alle caratteristiche della energia richiesta ed a prezzo di costo effettivo (comprese le quote per interesse ed ammortamento), o far luogo alla concessione con facolta' di riscatto, il tutto a condizioni speciali da stabilirsi nel disciplinare. In mancanza di accordo fra l'Amministrazione interessata ed il concessionario sul prezzo di costo, questo e' determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore.
5. Qualora nei disciplinari di concessione o comunque nelle intervenute convenzioni, anche se anteriori alla pubblicazione della presente legge, sia assegnato un termine per l'utilizzazione dell'energia nell'interesse della trazione elettrica ferroviaria, l'Amministrazione interessata potra', decorso detto termine, avvalersi della riserva per tutta la durata della concessione, nei limiti di un quinto dell'energia prodotta e con facolta' di effettuare anche prelievi parziali successivi.
6. Per l'esercizio di tale diritto, quando sia decorso un quadriennio dal collaudo dell'impianto, dovra' darsi preavviso di quattro anni, anche per i prelievi parziali.
7. Il saggio dell'interesse di cui al quarto comma del presente articolo, non potra' superare il saggio ufficiale di sconto alla data in cui verra' esercitato il diritto di riserva.22
Art. 52
1. Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia puo' essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, a favore dei Comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una quantita' di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina di produzione.
2. I Comuni, a favore dei quali e' fatta la riserva, devono chiedere la energia nel termine di non oltre quattro anni dalla data del decreto di concessione, e utilizzare effettivamente tale energia entro tre anni dalla comunicazione delle determinazioni del Ministro dei lavori pubblici di cui al comma quarto del presente articolo.
Decorso l'uno o l'altro termine il concessionario resta esonerato da ogni obbligo in proposito.
3. Nel caso di accordo tra le parti, il suddetto termine di tre anni decorre dalla data dell'accordo, di cui deve essere data comunicazione al Ministro dei lavori pubblici.
4. In mancanza di accordo, il riparto dell'energia fra i Comuni ed il prezzo di essa sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta, comprese le quote per interessi e per ammortamenti, sono determinati dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore. Quanto alla misura del tasso d'interesse si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.131828333539434648556160666771727678808283868789
Art. 53
1. Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso.19
2. Con lo stesso decreto, il sovracanone e' ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell'entita' del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione.
3. Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito.
Art. 54
1. Nelle grandi derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici, qualora si verifichino interruzioni o sospensioni ingiustificate, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, fatti eseguire i controlli e le contestazioni del caso, diffida l'utente ad eseguire, entro congruo termine, le riparazioni necessarie. Ove l'utente non provveda entro il termine prefisso, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e di concerto col Ministro delle finanze, puo' disporre l'esercizio di ufficio a spese dell'utente, previa presa di possesso delle opere principali ed accessorie, ricadenti entro e fuori l'ambito demaniale.
2. IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
3. L'utente e' obbligato a porre a disposizione del Ministero dei lavori pubblici il personale addetto al funzionamento dell'impianto.
4. Prima che sia iniziato l'esercizio di ufficio, il Genio civile redige, in contraddittorio con l'interessato, o, in mancanza, con l'assistenza di due testimoni, l'inventario dell'impianto.
5. Il rendiconto dell'esercizio di ufficio e' approvato dal Ministro dei lavori pubblici, che dispone il pagamento all'utente dei proventi netti quando la gestione sia stata attiva. Quando invece la gestione sia stata passiva, il rendiconto e' approvato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, il quale ultimo dispone la riscossione, a carico dell'utente, delle maggiori spese occorse, con le norme indicate nell'art. 39 della presente legge.
6. Nel caso previsto al secondo comma del presente articolo, i proventi netti sono depositati alla Cassa depositi e prestiti, fino a definitivo regolamento dei rapporti tra l'Amministrazione e colui che ha esercitato irregolarmente o abusivamente la derivazione.
7. Quando trattisi di impianti in servizio delle ferrovie dello Stato, l'esercizio degli impianti stessi puo' essere affidato al Ministero delle comunicazioni ed in tal caso esso provvede a quanto e' disposto nel comma quarto, quinto e sesto.
8. Contro i provvedimenti emanati a termini del presente articolo, non e' ammesso altro ricorso che quello per legittimita' dinanzi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche.
Art. 55
1. E' in facolta' del Ministro per i lavori pubblici e, nel caso contemplato dalla successiva lettera e) del Ministro per le finanze, di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica:
a) per non uso durante un triennio consecutivo;
b) per cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua pubblica;
c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione;
d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
e) per mancato pagamento di tre annualita' del canone;
f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa;
g) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui all'art.
20.
2. Il Ministro per i lavori pubblici, sentito per le grandi derivazioni il Consiglio superiore, ha facolta' di prorogare i termini di cui alla lettera f), qualora riconosca un giustificato ritardo nella esecuzione delle opere. La proroga puo' essere subordinata, sentito il Consiglio superiore, alla revisione della concessione per armonizzarla con sopravvenute esigenze.
3. Previa contestazione all'interessato nel caso indicato alla lettera a), e previa diffida, nei casi di cui alla lettere b), c), d), da parte del Ministero dei lavori pubblici, e nel caso della lettera e) da parte del Ministero delle finanze, la decadenza e' pronunciata con decreto motivato del Ministro per i lavori pubblici, che nei casi contemplati nelle lettere a), b), c), d), deve essere preceduto da parere del Consiglio superiore.
4. Tale decreto e' emanato di concerto col Ministro per le finanze, allorche' trattisi d'impianti che passano allo Stato.
5. Il decreto e' notificato all'utente decaduto e comunicato al Ministro per le finanze.
6. Nei casi di decadenza o rinuncia l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualita', che trovasi in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza, o alla data della notifica della rinuncia.
7. Le utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate per oltre dieci anni decadono di diritto.
Art. 56
1. Compete all'ingegnere capo del Genio civile la facolta' di concedere licenze per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, purche':
1° la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri a minuto secondo;
2° non siano intaccati gli argini, ne' pregiudicate le difese del corso d'acqua;
3° non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua, ove definito.
2. Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il quantitativo di litri dieci a minuto secondo, la licenza puo' essere accordata anche quando la presa d'acqua, si effettui con modalita' diverse da quelle indicate nella prima parte del presente articolo, ferme restando le condizioni di cui ai numeri 2 e 3.
3. La licenza e' in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione per non piu' di cinque volte, per la durata non maggiore di un anno, e puo' essere revocata per motivi di pubblico interesse.
3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai corpi idrici superficiali.
Art. 57
1. Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua e i bacini imbriferi dei Regno provvede il Servizio idrografico, istituito alla dipendenza del Ministro dei lavori pubblici.
2. Il Servizio idrografico comprende:
- l'Ufficio idrografico per il territorio di competenza del Magistrato alle acque delle Provincie venete e di Mantova;
- l'Ufficio idrografico per il bacino del Po;
- le Sezioni autonome per il rimanente territorio del Regno.
3. Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, a mezzo di un ufficio centrale, esercita funzioni di vigilanza generale su tutto il Servizio idrografico del Regno.
4. Agli uffici e sezioni del Servizio idrografico e' affidato di regola, nelle rispettive giurisdizioni, lo studio dei bacini imbriferi e delle questioni idrologiche che sorgessero in seguito a domande od esercizio di utilizzazioni d'acqua e per i progetti e la esecuzione d'importanti lavori idraulici e di bonifica.
Capo II. Consorzi per l'utilizzazione delle acque pubbliche.
Art. 58
1. A tutti gli effetti della presente legge le derivazioni ad uso agricolo, che abbiano in comune la presa dal corso di acqua pubblica, anche se godute da diversi utenti, costituiscono una utenza unica complessiva e sono rappresentate secondo le norme regolanti il consorzio, se questo esiste, o la comunione degli utenti.
Art. 59
1. Per assicurare la piu' razionale e proficua utilizzazione delle acque ed il migliore esercizio delle utenze, il Governo del Re ha facolta' di riunire obbligatoriamente in consorzio, con l'intervento di rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato, tutti o parte degli utenti di un corso o bacino d'acqua nonche' coloro sulle cui richieste di concessione d'acqua il Consiglio Superiore dei lavori pubblici siasi favorevolmente pronunziato in via definitiva.
2. La costituzione del consorzio obbligatorio puo' essere promossa da uno o piu' interessati o aver luogo di ufficio.
3. Qualora si tratti di sole utenze irrigue, la costituzione del consorzio avverra' nei modi previsti dalle leggi sulla bonifica integrale.
Art. 60
1. I proponenti la costituzione di un consorzio obbligatorio debbono allegare alla relativa istanza:
a) il piano tecnico indicante i limiti del bacino idrografico e le opere da costruire o da esercitarvi;
b) l'elenco delle utenze da consorziare;
c) il progetto del reparto provvisorio delle spese;
d) il piano finanziario per l'ammortamento della spesa a carico del consorzio;
e) lo schema di statuto del consorzio.
Art. 61
1. Il Ministro dei lavori pubblici puo' nominare commissari straordinari con l'incarico di predisporre i documenti necessari per la costituzione di ufficio dei consorzi obbligatori.
Art. 62
1. Il Ministro dei lavori pubblici ordina la pubblicazione, a mezzo del Genio Civile e secondo le norme da stabilire nel regolamento, dell'elenco di coloro che debbono essere consorziati a termini dell'art. 59, del piano tecnico delle opere, nonche' del piano finanziario e del reparto provvisorio delle spese, con lo schema dello statuto del consorzio, fissando un termine di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni o reclami da parte degli interessati.
2. Sentito il Consiglio Superiore, il Ministro dei lavori pubblici promuove il decreto Reale per la costituzione del consorzio obbligatorio.
3. Quando del consorzio debba far parte il Demanio dello Stato, il decreto e' emanato di concerto col Ministro delle finanze.