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Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)

Testo in vigore al

Art. 15 Appalti di forniture nel settore dell'informatica

1. L'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, l'articolo 15, secondo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, l'articolo 7, secondo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni della legge 27 novembre 1982, n. 873, l'articolo 15, primo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194, e l'articolo 4, comma 20, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, sono abrogati limitatamente alla parte in cui obbligatoriamente prevedono l'affidamento delle prestazioni ivi contemplate a societa' costituite con prevalente partecipazione statale, anche indiretta.

Art. 16 Pubblicita' degli atti delle succursali di societa' criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/666/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  1. a) disciplina degli strumenti e delle modalita' concernenti la pubblicita', l'iscrizione e il deposito degli atti e delle indicazioni previsti dalla direttiva;

  2. b) distinzione tra i concetti di "filiale" e "succursale";

  3. c) raccordo con le disposizioni contenute negli articoli 2195 e seguenti del codice civile

  4. d) estensione dell'obbligo di pubblicita' alle informazioni previste dall'articolo 2 paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva anche per le succursali di societa' di Paesi terzi;

  5. e) previsione dell'applicabilita' delle sanzioni previste dagli articoli 2626 e 2627 del codice civile nei confronti degli amministratori e dei liquidatori, per inosservanza degli obblighi relativi alla pubblicita' o alle indicazioni prescritte.

Art. 17 Societa' di capitali unipersonali: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/667/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  1. a) esclusione della responsabilita' limitata qualora il socio unico sia una persona giuridica ovvero quando una persona fisica sia il socio unico di piu' societa', prevedendo una disciplina analoga a quella dell'articolo 2497, secondo comma, del codice civile;

  2. b) eventuale previsione di sanzioni amministrative o penali, nei limiti di cui all'articolo 2 della presente legge, qualora non siano rispettati gli oneri e gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4 paragrafo 2, e 5 della direttiva;

  3. c) applicazione della direttiva alle societa' a responsabilita' limitata.

Capo II. Credito e risparmio

Sezione I. Credito al consumo

Sezione II. Risparmio

Art. 25 Accesso all'attivita' degl enti creditizi ed esercizio della medesima: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/646/CEE deve avvenire in conformita' dei seguenti princi'pi:

  1. a) l'attivita' di raccolta fra il pubblico di depositi o altri fondi rimborsabili per l'esercizio del credito e' riservata agli enti creditizi; restano ferme la disciplina del codice civile sulla raccolta delle societa' di capitali nonche' le discipline speciali sulla raccolta degli enti pubblici e di particolari categorie di imprese;

  2. b) gli enti creditizi restano soggetti per le attivita' esercitate in Italia alla vigilanza dell'Autorita' dello Stato membro della Comunita' economica europea che ha dato l'autorizzazione, purche' ivi si trovi la sede statutaria e l'amministrazione centrale dell'ente;

  3. c) gli enti possono prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE direttamente o per il tramite di succursali o filiazioni alle condizioni di cui alla direttiva stessa, sempre che tali attivita' siano state autorizzate sulla base di requisiti oggettivi;

  4. d) gli enti possono procedere alla pubblicita' relativamente ai servizi offerti, alle condizioni previste per le medesime attivita' dalla disciplina italiana e restano ferme le disposizioni tributarie vigenti per l'accertamento delle imposte dovute dai residenti ed ogni altra disposizione sanzionatoria e penale, concernente l'attivita' creditizia e finanziaria;

  5. e) dovra' essere adottata ogni altra disposizione necessaria per adeguare alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE la disciplina vigente per gli enti creditizi autorizzati in Italia.

2. Il Governo, su proposta del Ministro del tesoro e sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimersi entro quarantacinque giorni, e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, coordinato con le altre disposizioni vigenti nella stessa materia, apportandovi le modifiche necessarie a tal fine. Restano comunque ferme le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, e nella legge 2 gennaio 1991 n. 1.

3. In quanto compatibili, si applicano le altre disposizioni contenute nel titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ivi comprese quelle relative alla sussistenza del controllo, agli obblighi relativi alle autorizzazioni e comunicazioni, alla sospensione del voto, all'obbligo di alienazione, alle sanzioni penali e ai conflitti di interesse.

Capo III. Assicurazioni

Art. 26 Libera prestazione di servizi in materia di assicurazioni della circolazione di autoveicoli: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/618/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a) sara' fatto obbligo alle imprese comunitarie che assicurano in regime di liberta' di servizi i rischi del ramo n. 10 di cui all'allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295 diversi dalla responsabilita' del vettore:

    1. 1) di rendere noto alle autorita' competenti il nome e l'indirizzo del proprio rappresentante responsabile delle richieste di indennizzo da parte delle vittime e dei terzi aventi diritto, in caso di incidenti provocati nel territorio della Repubblica ad opera di autoveicoli ivi circolanti e dalle stesse assicurati;

    2. 2) di indicare il nome e l'indirizzo del suddetto responsabile nella polizza di assicurazioni e in altri documenti contrattuali;

    3. 3) di presentare una dichiarazione di cui risulti che le imprese stesse sono associate all'ente di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 242, e contribuiscono al Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modifiche e integrazioni;

  2. b) puo' essere previsto che le imprese di assicurazione comunitarie operanti nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi per l'assicurazione dei rischi di ccui al ramo n. 10 dell'allegato I alla legge 10 giugno 1978 n. 295, debbano costituire le riserve tecniche relativi a tali assicurazioni sotto il controllo del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), conformemente alle leggi vigenti secondo il regime applicabile in via transitoria ai sensi dell'articolo 11 della direttiva;

  3. c) al fine di evitare disparita' di trattamento tra i consumatori, l'attuazione della direttiva dovra' essere coordinata con disposizioni specifiche dell'ordinamento nazionale.

Art. 27 Attuazione della direttiva del Consiglio 90/232/CEE in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti Persone trasportate

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilita' per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale e' effettuato il trasporto".

Art. 28 Attuazione della direttiva del Consiglio 84/5/CEE in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Estensione soggettiva della garanzia

1. L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Non e' considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma della presente legge il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 1 e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma della presente legge, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile:
b) il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonche' gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'assicurato sia una societa', i soci a responsabilita' illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b)".

Art. 29 Estensione territoriale della garanzia assicurativa ai sinistri verificatisi nel territorio degli Stati membri

1. Dopo l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e suc- cessive modificazioni e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. L'assicurazione stipulata ai sensi dell'articolo 1 copre anche la responsabilita' per i danni causati nel territorio degli Stati membri della Comunita' economica europea, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente".

Art. 30 Massimali di garanzia

1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto deve essere stipulato per somme non inferiori, per ciascun sinistro indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sara' stabilita la data dalla quale i nuovi massimali avranno applicazione; fino a tale data si applica l'articolo 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

2. Le somme fissate a norma del comma 1 possono essere variate, sempre con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto anche delle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo desunte dalle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica.

3. E' comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti dalla vigente normativa comunitaria.

Art. 31 Intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada

1. Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990
, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Nell'ipotesi di cui alla lettera a), il risarcimento e' dovuto solo per i danni alla persona. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona nonche' per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 unita' di conto europee di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e per la parte eccedente tale ammontare.
Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona nonche' per i danni alle cose".

Art. 32 Decorrenza dell'efficacia

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, comma 2, e 31 acquistano efficacia a decorrere dal secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33 Libera prestazione di servizi in materia di assicurazione diretta sulla vita: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/619/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a) potra' essere previsto che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), in base ai poteri conferitigli dalle leggi 12 agosto 1982, n. 576, 28 novembre 1984, n. 792 e 9 gennaio 1991, n. 20 ottenga tutte le informazioni in merito ai contratti detenuti dagli intermediari;

  2. b) verra' fatto obbligo alle imprese di assicurazione comunitarie che intendono assumere contratti di assicurazione sulla vita in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva, di chiedere apposita autorizzazione amministrativa al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esibendo contestualmente alla domanda la documentazione di cui all'articolo 12 della direttiva;

  3. c) verra' imposto alle imprese di assicurazione comunitarie operanti nel territorio della Repubblica nelle forme di cui alla lettera b), di sottoporre all'ISVAP, ai fini della preventiva approvazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe che si propongono di applicare;

  4. d) si fara' obbligo alle imprese di assicurazione comunitarie che si propongono di operare nel territorio della Repubblica nelle forme di cui alla lettera b) di redigere in lingua italiana sia i documenti amministrativi e contrattuali richiesti per poter accedere al mercato, sia quelli che utilizzeranno nell'esercizio dell'attivita';

  5. e) potra' essere previsto il potere dell'ISVAP di chiedere alle imprese di assicurazione comunitarie che assumono contratti di assicurazione sulla vita in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva, la comunicazione, in via non sistematica, delle condizioni generali e speciali di polizza e delle tariffe che intendono utilizzare, senza che cio' sia possa costituire una condizione preliminare all'eercizio dell'attivita';

  6. f) sara' previsto che le imprese di assicurazione comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica assumano contratti di assicurazione sulla vita in libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva, solo nei rami assicurativi per i quali le imprese stesse non sono autorizzate a praticare attraverso i propri stabilimenti ubicati in Italia;

  7. g) verra' imposto alle imprese di assicurazione comunitarie operanti nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi, di designare un proprio rappresentante, residente o stabilito in Italia, incaricato dell'adempimento degli obblighi fiscali inerenti ai contratti di assicurazione da esse assunti e della tenuta dei documenti giustificativi occorrenti a provare tali adempimenti;

  8. h) potranno essere emanate norme dirette ad attuare la direttiva in modo coordinato con disposizioni specifiche dell'ordinamento nazionale; saranno altresi' esercitate le opzioni previste dalla direttiva stessa, anche al fine di evitare disparita' di trattamento fra i consumatori.

Capo IV. Finanze

Art. 34 Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti societa' di Stati membri diversi: criteri di delega. Delega in materia di regime fiscale da applicare alle scissioni di societa' nazionali

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/434/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a) applicazione delle disposizioni della direttiva alle societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, nonche' agli enti pubblici e privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

  2. b) le operazioni di fusione, di conferimento d'attivo e di scissione, come definite dalla direttiva, siano improntate al principio di neutralita' fiscale, limitatamente agli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato della societa' conferitaria;

  3. c) gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti per effetto della fusione o della scissione o del conferimento d'attivo mantengano i valori fiscali che avevano presso la societa' fusa, scissa o conferente e siano fiscalmente irrilevanti l'eventuale iscrizione di avanzi e disavanzi di fusione, nonche' l'imputazione del disavanzo al valore iscritto in bilancio dei beni stessi;

  4. d) gli accantonamenti o le riserve regolarmente costituiti in franchigia di imposta, salvo quelli provenienti da stabilimenti permanenti all'estero, siano mantenuti alle stesse condizioni dalla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato della societa' conferitaria;

  5. e) il riporto delle perdite fiscali dalla societa' fusa o scissa da parte della stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato della societa' conferitaria venga consentito limitatamente all'ammontare della differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione della societa' conferitaria sita nel territorio dello Stato;

  6. f) per le operazioni di fusione, scissioni conferimento d'attivo o scambio di azioni, l'assegnazione di titoli rappresentativi del capitale sociale della societa' beneficiaria o acquirente ad un socio della societa' conferente o acquistata in cambio dei titoli da questo posseduti sia fiscalmente irrilevante, sempreche' il socio non assegni ai titoli ricevuti in cambio un valore fiscale superiore a quello che i titoli scambiati avevano prima di dette operazioni e che sia assoggettato a tassazione dell'eventuale conguaglio in denaro percepito;

  7. g) nel caso in cui fra i beni conferiti all'atto di una fusione, di un conferimento dattivo o di una scissione figuri una stabile organizzazione della societa' conferente, lo Stato ha il diritto di tassare gli utili o le plusvalenze emergenti dal realizzo di detta stabile organizzazione, a condizione che ammetta in deduzione l'imposta che la societa' conferente avrebbe dovuto pagare nello Stato estero in cui e' situata la stabile organizzazione in assenza delle norme della direttiva in esame;

  8. h) il trasferimento di stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato di societa' estera sia neutrale fiscalmente.

2. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti norme occorrenti per disciplinare il re- gime fiscale da applicare alle scissioni di societa' nazionali. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, secondo i seguenti criteri e princi'pi direttivi:

  1. a) attribuire a ciascuna partecipazione ricevuta in cambio dai soci della societa' scissa un valore fiscalmente uguale a quello della partecipazione originaria;

  2. b) gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti per effetto della scissione non generano in capo alla societa' estinta ovvero alla societa' che trasferisce parte del patrimonio sociale, realizzi ne' distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della societa' scissa comprese quelle relative alle rimananze e al valore di avviamento;

  3. c) gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti per effetto della scissione devono mantenere i valori fiscali che avevano presso la societa' scissa;

  4. d) le riserve e i fondi in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio della societa' scissa, devono essere ricostituiti, sulla base dei criteri desumibili dall'articolo 123, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei bilanci delle societa' che ricevono il trasferimento del patrimonio sociale proporzionalmente alla quota di patrimonio sociale della societa' scissa a ciascuna di esse spettante;

  5. e) le perdite fiscali formatesi nel quinquennio anteriore alla data da cui ha effetto la scissione sono riportabili da parte di ciascuna societa' cui e' trasferito il patrimonio sociale della societa' scissa, proporzionalmente alla quota di patrimonio sociale della societa' scissa a ciascuna di esse spettante;

  6. f) irrilevanza dell'avanzo e del disavanzo iscritto nei bilanci delle societa' a cui viene trasferito il patrimonio sociale della societa' scissa, dell'avanzo o disavanzo conseguente al rapporto di cambio delle azioni o quote o all'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle societa' partecipanti alla scissione possedute da altre, tranne che per il disavanzo derivante dalla differenza tra il costo delle azioni o quote delle societa' partecipanti alla scissione, annullate per effetto della scissione medesima ed il valore del patrimonio netto delle societa' stesse risultante dalle scritture contabili. Tale disanzo puo' essere utilizzato per l'iscrizione di plusvalenze non imponibili sui beni provenienti dalla societa' scissa;

  7. g) previsione della retroattivita', ai fini delle imposte sui redditi, degli effetti della scissione e decorrenza degli stessi da una data non anteriore a quella in cui si e' chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle societa' partecipanti alla scissione.

  8. h) disapplicazione o revoca dei benefici fiscali alle operazioni di fusione, scissione o scambio di azioni, se dette operazioni tra societa' o enti di Stati membri diversi sono poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta.

Art. 35 Regime fiscale applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/435/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a) applicazione delle disposizioni della direttiva alle societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, nonche' agli enti pubblici e privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

  2. b) previsione del riconoscimento della qualita' di societa' madre alle societa' o enti residenti di uno Stato membro della Comunita' che abbiano una partecipazione diretta nel capitale di una societa' residente in un altro Stato membro non inferiore al 25 per cento e che detengano tale partecipazione per un periodo ininterrotto non inferiore ad un anno;

  3. c) coordinamento delle emanande disposizioni con quelle contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, adottando l'esenzione dall'imposizione ordinaria degli utili distribuiti da una societa' figlia di uno Stato membro della CEE alla societa' madre italiana, fermo restando il potere dell'Amministrazione finanziaria di disapplicare o revocare i benefici fiscali in caso di frode o abuso, anche con riguardo al re- gime della ritenuta alla fonte previsto dalla lettera d). Ai fini della maggiorazione di conguaglio i predetti utili si aggiungono all'importo distribuibile senza applicazione della maggiorazione stessa;

  4. d) modifiche alla disciplina del regime della ritenuta alla fonte per adeguarla al trattamento esonerativo previsto dalla direttiva, tenendo conto delle condizioni ivi stabilite;

  5. e) disciplina del criterio e delle condizioni di deducibilita' degli oneri relativi alla partecipazione e delle minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della societa' figlia.

  6. f) emanazione di disposizioni, comportanti disapplicazione o revoca dei benefici fiscali, intese ad evitare frodi ed abusi.