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Sez. 3, Sentenza n. 2934 del 29/07/1975 (Rv. 377002 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE - QUESTIONI NON ESAMINATE O RIGETTATE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE - ONERE DELLA PARTE VITTORIOSA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377002-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE - QUESTIONI NON ESAMINATE O RIGETTATE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE - ONERE DELLA PARTE VITTORIOSA - ESCLUSIONE.*

Poiche il presupposto dell'impugnazione in genere - e quindi anche dell'impugnazione incidentale - e la soccombenza, la parte vittoriosa non ha l'Onere di proporre tale gravame per far riesaminare dal giudice superiore questioni non esaminate o risolte in modo difforme da quello da essa sostenuto. A tal fine, infatti, e sufficiente la riproposizione delle questioni mediante le deduzioni difensive, da parte dell'appellato senza che sia consentito distinguere, in ogni caso, tra eccezioni in senso tecnico e deduzioni di merito. (Conf 1851/73, mass n 364864; 1272/73, mass n 363854).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)