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Sez. 1, Sentenza n. 2035 del 19/02/1993 (Rv. 481004 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - In genere | Amministrazione straordinaria ex legge n. 95 del 1979 - Apertura nei confronti del committente - Crediti dell'appaltatore sorti anteriormente - Deduzione nella procedura di formazione dello stato passivo dinanzi al commissario straordinario - Necessità - Pagamento diretto da parte del commissario straordinario - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481004-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - In genere

Nella procedura concorsuale di amministrazione straordinaria (legge 3 aprile 1979 n. 95) a carico del committente, i crediti dell'appaltatore, sorti prima del provvedimento di apertura del procedimento, ancorché inerenti ad un contratto di appalto nel quale il commissario sia subentrato, devono essere fatti valere attraverso la procedura di formazione dello stato passivo dinanzi al commissario straordinario, essendo preclusa la possibilità di un loro soddisfacimento mediante pagamento diretto da parte di tale organo fuori da piani di riparto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 81, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 81, Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)