Testo unico per la finanza locale
Testo in vigore al
Art. 110-ter variazioni di abitazione che danno luogo a rettifica
1. I cambiamenti di abitazione nell'ambito di uno stesso Comune vanno denunziati entro il termine previsto dall'art. 274 ed hanno effetto dal 1° gennaio, successivo.
2. Le denunzie tardive che portino a sgravio d'imposta hanno effetto solo dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivo alla data di presentazione.
Art. 110-quater abbandoni di abitazione che danno luogo a sgravio
1. L'abbandono di una o' piu' abitazioni da' diritto allo sgravio dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo, per ciascuna delle abitazioni abbandonate, purche' sia denunziato entro tre mesi.
Art. 110-quinter solidarieta'
1. L'imposta sul valore locativo e' sempre accertata in confronto del capo di famiglia.
2. I componenti di ciascuna famiglia sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta dovuta per i locali nei quali essi abitano.
Art. 110-sester mezzi di controllo
1. Agli effetti dell'imposta sul valore locativo il Comune ha diritto:
a) di accesso nei locali di abitazione per mezzo di appositi incaricati, muniti di titolo di riconoscimento;
b) di avere copia, a propria cura e spesa, delle scritture pubbliche e private di locazione, nonche' delle denunzie dei contratti verbali di affitto;
c) di esigere dai proprietari di fabbricati le indicazioni che ritenga necessarie circa i locatari e la composizione della loro famiglia, gli appartamenti locati, nonche' i relativi canoni di affitto;
d) di invitare il contribuente od il proprietario di casa a comparire in persona o per mezzo di mandatario per fornire delucidazioni e prove.
2. L'inadempienza a tali disposizioni importa l'applicazione dell'ammenda prevista dall'art. 296.
Capo V. Imposta di famiglia.
Art. 111 Comuni che possono istituire l'imposta
1. I comuni che non applicano l'imposta sul valore locativo, possono essere autorizzati dalla giunta provinciale amministrativa ad istituire l'imposta di famiglia.
2. La istituzione dell'imposta di famiglia esclude l'applicazione di quelle sui domestici e sui pianoforti.42
Art. 112 Soggetto dell'imposta
1. S'intende per famiglia, agli effetti della imposta, l'unione di piu' persone, strette da vincoli di parentela o di affinita', che insieme convivono nella stessa casa e che costituiscono, anche se non aventi patrimonio unico ed indiviso, una unita' economica.
Art. 113 Persone considerate come famiglia
1. Sono considerate come altrettante famiglie:
a) le persone sole, ancorche' convivano con altre che non siano ne' parenti ne' affini;
b) le persone sottoposte a tutela, quando abbiano rendite proprie, anche se convivono col tutore;
c) le persone che si limitano ad abitare presso altre famiglie, anche se unite a queste con vincoli di parentela o di affinita', senza partecipazione alcuna all'unita' economica della famiglia presso la quale abitano.
Art. 114 Aggregazioni di individui; stranieri
1. Sono soggette all'imposta le aggregazioni di individui conviventi che si propongono fini d'istruzione, di educazione o di culto.
2. Vi sono soggetti anche gli stranieri, salvo le particolari disposizioni delle convenzioni e dei trattati internazionali.
Art. 115 Comune nel quale e' dovuta l'imposta
1. L'imposta e' dovuta per intero al comune nel quale il capo della famiglia ha la dimora abituale ai sensi dell'art. 16 del codice civile, indipendentemente dalla dimora degli altri componenti.
2. I componenti di ciascuna famiglia sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta.
Art. 116 Sgravio in caso di cambiamento di residenza
1. L'imposta di famiglia non e' dovuta, per lo stesso anno, che in un solo comune. I contribuenti che nel primo semestre dell'anno cessano di risiedere nel comune, sono sgravati dal pagamento dell'intera imposta purche' provino di essere stati iscritti, per detta imposta o per quella sul valore locativo, nei ruoli del comune di nuova residenza: in caso diverso, sono sgravati di meta' dell'imposta.
Art. 117 Oggetto dell'imposta; determinazione dell'imponibile
1. L'imposta colpisce l'agiatezza della famiglia desunta dai redditi o proventi di qualsiasi natura e da ogni altro indice apparente di agiatezza.
2. Nella determinazione dell'imponibile deve tenersi conto:
a) dei redditi o proventi, qualunque ne sia l'origine, il modo ed il luogo in cui sono prodotti, depurati dalle spese di produzione, dalle imposte, sovrimposte e tasse, dai censi, canoni, livelli ed altri oneri patrimoniali che li gravano;
b) della natura dei redditi o proventi, secondo che siano patrimoniali, industriali o professionali;
c) di ogni altro indizio di ricchezza individuale, desunto dal valore locativo dell'abitazione, dal lusso della casa, dalla posizione sociale;
d) della costituzione della famiglia e cioe': del numero, dell'eta', del sesso e della condizione dei suoi componenti.
3. Nella determinazione dei redditi o proventi delle famiglie operaie si tien conto del coefficiente di disoccupazione annua.71
Art. 118 Minimi redditi imponibili ed aliquote
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, la Giunta provinciale amministrativa determina, sulla base delle proposte che i Consigli comunali hanno facolta' di presentare, per ciascuna delle classi di Comuni indicate nell'art. 11:
a) la quota di reddito corrispondente al fabbisogno fondamentale di vita della famiglia da, mandare esente dall'imposta in relazione alla composizione numerica famigliare;
b) la graduazione dei redditi imponibili;
c) le aliquote, da graduare in ragione diretta del reddito ed inversa della popolazione, in modo che l'aliquota massima del 12 per cento si applichi ai redditi non inferiori a lire 12 milioni.
2. La deliberazione della Giunta provinciale amministrativa e' approvata dal Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno, udita la Commissione centrale per la finanza locale.
Art. 119
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 8 MARZO 1945, N. 6242
Art. 120 Riduzione proporzionale dell'imposta
1. Ove, per la morte di uno dei componenti della famiglia, venga dimostrato che la cessazione del reddito personale del defunto importi una diminuzione di agiatezza, l'imposta e' proporzionalmente ridotta con effetto dal semestre solare immediatamente successivo alla morte.
Art. 121 Esenzioni
1. Sono esenti dall'imposta di famiglia:
1° le persone indicate ai numeri, 1, 2 e 3 dell'articolo 108.
2° le istituzioni di assistenza e beneficenza riconosciute come enti morali.
Capo VI. Imposte sul bestiame, sugli animali caprini e sui cani
Sezione I. Imposta sul bestiame
Art. 122 Oggetto dell'imposta
1. Sono soggetti all'imposta sul bestiame: i cavalli, i muli, gli asini, gli animali bovini, bufalini, caprini, pecorini e suini, tenuti nel comune, indipendentemente dagli eventuali corrispettivi dovuti per il godimento in natura dei beni comunali e per l'introduzione del bestiame nelle terre demaniali riservate all'uso civico del pascolo.61
Art. 123 Esenzioni
1. Sono esenti dalla imposta sul bestiame:
a) gli animali lattanti;
b) i cavalli ed i muli in servizio del R. Esercito e degli altri corpi armati dello Stato, delle provincie e dei comuni;
c) gli animali introdotti nel comune per il transito, la vendita o la macellazione, purche' non vi siano trattenuti per piu' di quindici giorni.
d) i piccoli allevamenti familiari di pecore fino ad un massimo di sei capi.60
Art. 124 Soggetto dell'imposta; sgravi
1. Sono solidalmente tenuti al pagamento della imposta, insieme con i detentori, i proprietari di bestiame, anche se risiedono in comuni diversi.
2. La morte del bestiame nel corso dell'anno, debitamente accertata, da' diritto allo sgravio dell'imposta, a decorrere dal trimestre solare successivo a quello in cui venne presentata la relativa denunzia.
3. Se il bestiame non dimora per l'intero anno nello stesso comune, l'imposta e' dovuta per dodicesimi in proporzione della permanenza nel territorio del comune, purche' essa superi i quindici giorni.
4. Ogni mese incominciato, dopo il primo, si ha per compiuto.
5. Il comune ha facolta' di concordare annualmente con gl'interessati il numero medio dei capi di ciascuna specie di bestiame da assoggettarsi alla imposta.
6. E' mantenuta al Governatorato di Roma la facolta' di applicare l'imposta, senza procedere ad accertamento diretto dei singoli capi di bestiame, su quelli che si presume possano trovarsi nei fondi in base all'estimo pascolativo di questi, a norma della legge 11 luglio 1907, n. 502 (art. 41).
7. Rimangono ferme le esenzioni disposte dalla legge 13 dicembre 1903, n. 474 sul bonificamento dell'agro romano e dal R. decreto 5 febbraio 1922, n. 260.61
Art. 125 Riparto dell'imposta fra due o piu' comuni
1. Se il fondo in cui il bestiame dimora abitualmente fa parte del territorio di due o piu' comuni, l'imposta e' ripartita in proporzione della superficie di terreno situata in ciascun comune.61
Art. 126 Aliquota
1. L'imposta e' ragguagliata ad un'aliquota percentuale sul valore medio di ciascuna specie di bestiame, che e' determinato di anno in anno dalla Commissione provinciale di cui al precedente art. 22.
2. L'aliquota non puo' eccedere l'uno per cento del valore predetto; e' elevata fino al due per cento per gli animali pecorini e suini, nonche' per i cavalli, muli ed asini non appartenenti alle aziende agricole.61
Sezione II. Imposta sugli animali caprini
Art. 127 Obbligatorieta' dell'imposta; oggetto; misura
1. Ferme le disposizioni degli articoli precedenti, e' obbligatoria per tutti i comuni del Regno l'applicazione di una speciale imposta su gli animali caprini appartenenti ad uno stesso proprietario ovvero a uno o piu' membri di una stessa famiglia insieme conviventi.
2. L'imposta e' di L. 10 per ogni capo quando i capi non siano superiori a dieci; di L. 20 per ogni capo quando i capi siano oltre dieci. L'imposta non e' dovuta da chi dimostri di possedere, fra lui e i membri della sua famiglia seco lui conviventi, non piu' di tre capi.
3. L'imposta colpisce gli animali caprini che pascolano, anche occasionalmente, nei boschi sottoposti o non ai vincoli di cui al R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, o nei terreni ricoperti da cespugli che dalla sezione agraria del consiglio provinciale dell'economia corporativa siano stati riconosciuti aventi funzioni protettive ai sensi ed agli effetti del R. decreto suddetto, anche se i boschi ed i terreni cespugliati, di cui sopra, appartengano allo stesso proprietario del bestiame.
4. Sono esenti dall'imposta gli animali lattanti.42