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Sez. 1, Sentenza n. 955 del 30/01/1992 (Rv. 475490 - 01)

Contratti in genere - Interpretazione - Accertamento del giudice di merito, incensurabilità in Cassazione | Clausole di un contratto - Interpretazione letterale - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475490-01

Contratti in genere - Interpretazione - Accertamento del giudice di merito, incensurabilità in Cassazione

Non è censurabile in Cassazione, se congruamente motivata, la decisione del giudice del merito nella parte in cui abbia proceduto alla interpretazione letterale delle clausole di un contratto, quando il senso letterale della convenzione riveli con chiarezza ed univocità la comune volontà dei contraenti e non sussista alcuna ragione di divergenza tra la lettera e lo spirito dell'accordo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)