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Sez. 4, Sentenza n. 894 del 03/11/1971 Ud. (dep. 12/02/1972) Rv. 120122 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - CASO FORTUITO - MALORE IMPROVVISO DEL CONDUCENTE - RAVVISABILITA DI CASO FORTUITO - ONERE DELLA PROVA - INCOMBENZA DELL' IMPUTATO.*
Stato
decisa il 1971-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120122-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - CASO FORTUITO - MALORE IMPROVVISO DEL CONDUCENTE - RAVVISABILITA DI CASO FORTUITO - ONERE DELLA PROVA - INCOMBENZA DELL' IMPUTATO.*

Rientra nella sfera del caso fortuito l'improvviso malore, non ricollegabile a preesistente stato morboso e non preceduto da segni premonitori, che colpisca colui, il quale guidi un veicolo a motore e gliene faccia perdere il controllo, determinando, cosi, un incidente stradale. Incombe, pertanto, all'imputato l'Onere di fornire la prova rigorosa della repentinita di tale malore.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)