Sez. 1, Sentenza n. 5213 del 05/05/1993 (Rv. 482231 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo gratuito | Patto scritto aggiunto in epoca successiva di riserva della proprietà di un bene mobile oggetto di vendita stipulata verbalmente - Inclusione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo gratuito
La vendita di beni mobili con riserva di proprietà può essere validamente stipulata anche verbalmente e l'atto scritto, necessario soltanto ai fini della opponibilità della riserva ai creditori del compratore, può consistere anche in un documento redatto in epoca successiva alla vendita; in questo caso, però, il patto aggiunto si pone come atto gratuito che, in quanto tale, non può sfuggire alla declaratoria di inefficacia derivata dall'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare di cui all'art. 64 legge fallimentare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1524, Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)