Sez. 5, Sentenza n. 3615 del 30/11/2006 Ud. (dep. 31/01/2007) Rv. 236047 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta per distrazione - Prova della sussistenza di cespiti attivi effettivi, sicuramente esistenti, sottratti alla garanzia dei creditori - Necessità ai fini della configurabilità del reato - Sussistenza.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta per distrazione (art. 216, comma primo, n. 1 L.F.) è necessario che siano sottratti alla garanzia dei creditori cespiti attivi effettivi e, pertanto, sicuramente esistenti. Ne consegue che se detta esistenza è dubbia, in quanto attestata solo da scritturazioni contabili fittizie effettuate per occultare lo stato di decozione o per altre ragioni, non può ritenersi integrata la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 216, comma primo, n. 1 L.F..
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)