Sez. 6, Sentenza n. 3896 del 10/10/1997 Cc. (dep. 02/12/1997) Rv. 209214 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Tribunali per i reati ministeriali - Relazione motivata alla Camera di appartenenza - Richiesta al p.m.di riformulazione capo di imputazione - Applicazione in altro procedimento della pena su richiesta nei confronti di un concorrente non necessario - Incompatibilità a celebrare l'udienza preliminare - Esclusione.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
Con riferimento allo speciale procedimento previsto per i reati ministeriali dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.1 e dalla legge 5 giugno 1989. n.219, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.34 comma 3 cod.proc.pen., in relazione agli artt. 3, 24, e, 25 della Costituzione, nonché della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n.1 e della legge 5 giugno 1989, n.219 in relazione all'art.102 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità a celebrare l'udienza preliminare, per i componenti del collegio di cui all'art. 7 l. n. 1/89 cit. che, nello stesso processo, abbiano redatto la relazione motivata di richiesta di autorizzazione a procedere di cui all'art.8, comma 1, stessa legge o emesso provvedimento di custodia cautelare, ovvero, in altro procedimento connesso, abbiano disposto il rinvio a giudizio del medesimo imputato per reati diversi, atteso che la disciplina che regola l'attività del collegio per i reati ministeriali trova la sua genesi in una legge costituzionale che non viola principi immodificabili della Costituzione e che detto collegio, pur dotato di poteri particolari, ma non in contrasto con principi costituzionali, si inserisce comunque nell'ambito della giurisdizione ordinaria come organo specializzato. (V.Corte Cost. 15 marzo 1996, n.71).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 34, Cod. Proc. Pen. art. 37, Legge 05/06/1989 num. 219 CORTE COST., Legge Cost. 06/01/1989 num. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)