Sez. 2, Sentenza n. 4769 del 02/02/1972 Ud. (dep. 03/07/1972) Rv. 121485 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - DECLARATORIA DA PARTE DELLA CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - DECLARATORIA DA PARTE DELLA CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
La statuizione del giudice del merito che, applicando una causa estintiva del reato, respinga l'istanza di assoluzione con formula piena, non e sindacabile in Sede di legittimita, sotto il profilo del difetto di motivazione perche ne deriverebbe, come necessaria conseguenza, nel caso che la motivazione fosse ritenuta effettivamente manchevole, un annullamento con rinvio incompatibile col sistema adottato dal legislatore nell'art 152, comma secondo cod proc pen, per il quale non puo ritardarsi l'applicazione delle cause estintive del reato a meno che non risulti la prova evidente dell'insussistenza del fatto o della sua non incriminabilita o dell'innocenza dell'imputato; evidenza che, al predetto fine, deve ricavarsi agevolmente e senza nuove indagini in base agli elementi di fatto gia acquisiti al processo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)