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Sez. 2, Sentenza n. 1745 del 01/07/1968 Ud. (dep. 30/10/1968) Rv. 109392 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA -SENTENZA CONTUMACIALE - NOTIFICAZIONI -ESTRATTO DELLA SENTENZA CONTUMACIALE - CONTENUTO -INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI DI LEGGE E DELLA DATA DEL REATO - NON E NECESSARIA.*
Stato
decisa il 1968-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/109392-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA -SENTENZA CONTUMACIALE - NOTIFICAZIONI -ESTRATTO DELLA SENTENZA CONTUMACIALE - CONTENUTO -INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI DI LEGGE E DELLA DATA DEL REATO - NON E NECESSARIA.*

In difetto di una norma che stabilisca quale deve essere il contenuto dell'estratto della sentenza contumaciale, deve ritenersi che esso debba essere tale da consentire al condannato di avere conoscenza del provvedimento, della sua natura, del giudice che lo ha emesso e dei rimedi giuridici eventualmente esperibili. Pertanto, e sufficiente che nell'estratto siano indicati l'ufficio che ha pronunziata la sentenza, la data del provvedimento, le generalita del condannato, il titolo del reato, la misura della pena mentre non e elemento essenziale la indicazione degli articoli di legge e della data del fatto addebitato. (V. 105486, anno 1967 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 187

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)