Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali
Testo in vigore al
Art. 4 Modifica all'articolo 32
1. All'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dopo le parole: "delle risorse geotermiche" sono aggiunte le parole: "e dell'anidride carbonica".
Art. 5 Modifica all'articolo 38
1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' aggiunta la seguente lettera:
" d) la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio, ivi inclusi i termini per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.".
Art. 6 Modifica all'articolo 40
1. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' aggiunta la seguente lettera:
" f) l'attivita' regolamentare in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di commercio dei pubblici esercizi, d'intesa con le regioni.".
Art. 7 Modifiche all'articolo 47
1. All'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunti i seguenti commi:
" 3. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali, fino al compimento degli atti di liquidazione, erogazione e controllo, la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualunquegenere alle imprese, per i quali, alla data di effettivo esercizio delle funzioni conferite, sia gia' avviato il relativo procedimento amministrativo.
4. I fondi relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle imprese, a qualunque titolo conferite alle regioni, confluiscono nel fondo di cui al comma 6 dell'articolo 19 e sono ripartiti tra le regioni sulla base di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo.
5. Al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel rispetto delle specificita' delle singole realta' regionali,in conformita' con l'articolo 2 della legge 3 agosto 1999, n. 280, ed assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero delle politiche agricole e forestali predispone, d'intesa con la conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di allevatori interessate, il programma annuale dei controlli funzionali.
6. Compete al Ministero per le politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il finanziamento delleattivita' di tenuta dei registri e dei libri genealogici esercitate dalle associazioni di allevatori operanti a livello nazionale, nei limiti autorizzati dalla legislazione vigente.
7. Compete alle regioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, il finanziamento delleattivita' relative ai controlli funzionali esercitate da associazioni di allevatori operanti a livello territoriale.".
Art. 8 Modifica all'articolo 48
1. All'articolo 48, al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: "alla costituzione dei consorzi" sono aggiunte le parole: "esclusi quelli a carattere multiregionale;".
Art. 9 Modifica all'articolo 66
1. All'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' soppressa la lettera b).
Art. 10 Modifica all'articolo 91
1. All'articolo 91, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono soppresse le parole: "ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Art. 11 Modifiche all'articolo 104
1. All'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alla lettera ii), sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' per unita' da diporto nautico;";
b) al comma 1, la lettera ll), e' cosi' modificata: "al rilascio di patenti, di certificati di abilitazione professionale, di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti;";
c) al comma 1, e' aggiunta la seguente lettera:
" qq) al sistema informativo del demanio marittimo, la cui gestione e' regolata mediante protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 281/1997;".
Art. 12 Modifica all'articolo 106
1. All'articolo 106 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. E' soppresso il Servizio escavazione porti. Il relativo personale e' trasferito ai sensi del comma 2 dell'articolo 9.".
Art. 13 Modifica all'articolo 107
1. All'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' aggiunta la seguente lettera:
" h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.".
Art. 14 Modifica all'articolo 108
1. All'articolo 108, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' soppresso il punto 6).
Art. 15 Modifica all'articolo 112
1. All'articolo 112, al comma 3, dopo la lettera i), e' aggiunta la seguente:
" l) la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;".
Art. 16 Modifiche all'articolo 115
1. All'articolo 115 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' lo svolgimento di ispezioni agli stabilimenti di produzione di medicinali per uso umano e per uso veterinario, ivi comprese le materie prime farmacologicamente attive e i gas medicinali, e ai centri di sperimentazione clinica umana e veterinaria.";
b) e' aggiunto il seguente comma 3-bis:
"3-bis. Ai sensi del comma 3 del presente articolo, restano riservate allo Stato le funzioni di verifica, ai fini del controllo preventivo, della conformita' rispetto alla normativa nazionale e comunitaria, limitatamente agli aspetti di tutela della salute di rilievo nazionale:
a) degli stabilimenti di produzione dei prodotti destinati ad alimentazione particolare e dei prodotti fitosanitari;
b) dei macelli, dei mercati ittici e stabilimenti dove si allevano animali o pesci, nonche' dei laboratori di trasformazione e delle altre strutture di interesse veterinario che fabbricano o trattano prodotti destinati all'esportazione;
c) dei laboratori.";c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma 3-ter:
"3-ter. L'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 3 -bis e' regolato sulla base di modalita' definite con apposito accordo da approvare in conferenza Statoregioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".
Art. 17 Modifiche all'articolo 119
1. All'articolo 119 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente lettera: " e) l'autorizzazione alla fabbricazione per l'immissione in commercio degli additivi o dei prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123.";
b) il comma 2 e' abrogato.
Art. 18 Modifica all'articolo 142
1. All'articolo 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le parole: "n. 149" sono sostituite con le parole: "n. 148".
Art. 19 Modifica all'articolo 144
1. All'articolo 144, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le parole: "degli articoli 21 e seguenti" sono sostituite dalle parole: "articolo 21".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 ottobre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bellillo, Ministro per gli affari regionali
Russo Jervolino, Ministro dell'interno
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto