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Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali

Testo in vigore al

Art. 7 Modifiche all'articolo 47

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunti i seguenti commi:
" 3. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali, fino al compimento degli atti di liquidazione, erogazione e controllo, la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualunquegenere alle imprese, per i quali, alla data di effettivo esercizio delle funzioni conferite, sia gia' avviato il relativo procedimento amministrativo.
4. I fondi relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle imprese, a qualunque titolo conferite alle regioni, confluiscono nel fondo di cui al comma 6 dell'articolo 19 e sono ripartiti tra le regioni sulla base di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo.
5. Al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel rispetto delle specificita' delle singole realta' regionali,in conformita' con l'articolo 2 della legge 3 agosto 1999, n. 280, ed assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero delle politiche agricole e forestali predispone, d'intesa con la conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di allevatori interessate, il programma annuale dei controlli funzionali.
6. Compete al Ministero per le politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il finanziamento delleattivita' di tenuta dei registri e dei libri genealogici esercitate dalle associazioni di allevatori operanti a livello nazionale, nei limiti autorizzati dalla legislazione vigente.
7. Compete alle regioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, il finanziamento delleattivita' relative ai controlli funzionali esercitate da associazioni di allevatori operanti a livello territoriale.".

Art. 8 Modifica all'articolo 48

1. All'articolo 48, al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: "alla costituzione dei consorzi" sono aggiunte le parole: "esclusi quelli a carattere multiregionale;".

Art. 11 Modifiche all'articolo 104

1. All'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) al comma 1, alla lettera ii), sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' per unita' da diporto nautico;";

  2. b) al comma 1, la lettera ll), e' cosi' modificata: "al rilascio di patenti, di certificati di abilitazione professionale, di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti;";

  3. c) al comma 1, e' aggiunta la seguente lettera:
    " qq) al sistema informativo del demanio marittimo, la cui gestione e' regolata mediante protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 281/1997;".

Art. 12 Modifica all'articolo 106

1. All'articolo 106 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. E' soppresso il Servizio escavazione porti. Il relativo personale e' trasferito ai sensi del comma 2 dell'articolo 9.".

Art. 15 Modifica all'articolo 112

1. All'articolo 112, al comma 3, dopo la lettera i), e' aggiunta la seguente:
" l) la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;".

Art. 16 Modifiche all'articolo 115

1. All'articolo 115 sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' lo svolgimento di ispezioni agli stabilimenti di produzione di medicinali per uso umano e per uso veterinario, ivi comprese le materie prime farmacologicamente attive e i gas medicinali, e ai centri di sperimentazione clinica umana e veterinaria.";

  2. b) e' aggiunto il seguente comma 3-bis:
    "3-bis. Ai sensi del comma 3 del presente articolo, restano riservate allo Stato le funzioni di verifica, ai fini del controllo preventivo, della conformita' rispetto alla normativa nazionale e comunitaria, limitatamente agli aspetti di tutela della salute di rilievo nazionale:
    a) degli stabilimenti di produzione dei prodotti destinati ad alimentazione particolare e dei prodotti fitosanitari;
    b) dei macelli, dei mercati ittici e stabilimenti dove si allevano animali o pesci, nonche' dei laboratori di trasformazione e delle altre strutture di interesse veterinario che fabbricano o trattano prodotti destinati all'esportazione;
    c) dei laboratori.";

  3. c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma 3-ter:
    "3-ter. L'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 3 -bis e' regolato sulla base di modalita' definite con apposito accordo da approvare in conferenza Statoregioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 ottobre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bellillo, Ministro per gli affari regionali
Russo Jervolino, Ministro dell'interno
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto