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Sez. 2, Ordinanza n. 3583 del 08/02/2024 (Rv. 670295-01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Prescrizione del reato - Presunzione di insussistenza del danno da irragionevole durata del processo - Applicabilità della presunzione alla parte civile - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670295-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di irragionevole durata del processo penale, la presunzione di insussistenza del pregiudizio per il caso di proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato previsto dal comma 2-sexies, lett. a), dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, non opera in ipotesi di domanda di equa riparazione proposta dalla parte civile, per la quale la prescrizione - diversamente dall'imputato - è un elemento che semmai aggrava il patema d'animo, potendo venir meno ogni utilità della propria linea difensiva.

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)