Sez. 1, Sentenza n. 3491 del 25/09/1987 Cc. (dep. 28/10/1987) Rv. 176921 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - CALCOLO DELLA QUANTITÀ DI PENA DA SCONTARE PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO - NECESSITÀ DI TENER CONTO DELLE CAUSE DI ESTINZIONE DELLA PENA - CONDONO - EFFETTI.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - CALCOLO DELLA QUANTITÀ DI PENA DA SCONTARE PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO - NECESSITÀ DI TENER CONTO DELLE CAUSE DI ESTINZIONE DELLA PENA - CONDONO - EFFETTI.*
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, per individuare la pena sulla quale deve essere calcolata la quantità, che a norma dell'art. 47, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) deve essere scontata perché un condannato possa essere ammesso al beneficio in questione, occorre tener conto delle intervenute cause di Estinzione della stessa e, in particolare, del condono, che esplica i suoi effetti fin dal momento della sua applicazione, senza necessità di attendere la mancata verificazione di cause di revoca del medesimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)