Sez. 1, Sentenza n. 3092 del 01/10/1975 (Rv. 377190 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - NORMATIVA - PAGAMENTO DI UN SUPPOSTO OBBLIGO DI GARANZIA - APPLICABILITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - NORMATIVA - PAGAMENTO DI UN SUPPOSTO OBBLIGO DI GARANZIA - APPLICABILITA.*
Il garante che assolve la garanzia prestata adempie un'obbligazione propria, dotata di causa autonoma rispetto all'obbligazione principale, anche se avente oggetto identico e diretta a soddisfare il medesimo interesse del creditore; per conseguenza, chi paga per adempiere un supposto Obbligo di garanzia non soddisfa un debito altrui, credendolo proprio, ma esegue un pagamento non dovuto, e la ripetizione di quanto ha pagato e, quindi, regolata dalla disciplina dell'indebito oggettivo e non da quella dell'indebito soggettivo. (V 2611/71, mass n 353731).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2036
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)