Sez. 2, Ordinanza n. 22115 del 27/06/2026 (Rv. 679129-01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE | Art. 1138, comma 1, c.c. - Disciplina delle situazioni di diritto reale dei compartecipi sulle parti comuni dell'edificio e su quelle di proprietà esclusiva - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Fondamento.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE
In base all'art. 1138, comma 1, c.c., il regolamento di condominio non può disciplinare le situazioni di diritto reale dei compartecipi sulle parti comuni dell'edificio e su quelle di proprietà esclusiva, salvo che non sia stato predisposto dall'unico, originario proprietario ed accettato con i singoli atti di acquisto, ovvero adottato con il consenso unanime dei partecipanti, manifestato nelle debite forme, assumendo, così, natura contrattuale; invero, le norme regolamentari che incidono su situazioni di diritto reale dei compartecipi esulano dall'ambito previsto dall'art. 1138, comma 1, c.c. e hanno carattere convenzionale, cosicché necessitano dell'approvazione all'unanimità dei partecipanti e non a maggioranza dell'assemblea dei condomini, pena la loro nullità in quanto eccedenti i limiti dei poteri assembleari.
Cod. Civ. art. 1138 com. 1, Cod. Civ. art. 1138 com. 4, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)