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Sez. 2, Ordinanza n. 22115 del 27/06/2026 (Rv. 679129-01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE | Art. 1138, comma 1, c.c. - Disciplina delle situazioni di diritto reale dei compartecipi sulle parti comuni dell'edificio e su quelle di proprietà esclusiva - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679129-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE

In base all'art. 1138, comma 1, c.c., il regolamento di condominio non può disciplinare le situazioni di diritto reale dei compartecipi sulle parti comuni dell'edificio e su quelle di proprietà esclusiva, salvo che non sia stato predisposto dall'unico, originario proprietario ed accettato con i singoli atti di acquisto, ovvero adottato con il consenso unanime dei partecipanti, manifestato nelle debite forme, assumendo, così, natura contrattuale; invero, le norme regolamentari che incidono su situazioni di diritto reale dei compartecipi esulano dall'ambito previsto dall'art. 1138, comma 1, c.c. e hanno carattere convenzionale, cosicché necessitano dell'approvazione all'unanimità dei partecipanti e non a maggioranza dell'assemblea dei condomini, pena la loro nullità in quanto eccedenti i limiti dei poteri assembleari.

Cod. Civ. art. 1138 com. 1, Cod. Civ. art. 1138 com. 4, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)