Sez. 1, Sentenza n. 5283 del 30/09/1999 Cc. (dep. 04/11/1999) Rv. 214574 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Estratto contumaciale - Notificazione per compiuta giacenza a norma dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982 - Dichiarazione di incostituzionalità di tale articolo - Incidenza sulla regolarità di tale notificazione - Sussistenza - Fattispecie.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
La notificazione dell'estratto contumaciale di sentenza avvenuta a mezzo posta per "compiuta giacenza", secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982, è nulla, data l'efficacia retroattiva della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale di detta norma pronunciata con sentenza 345/1998 della Corte Costituzionale e i suoi necessari riflessi sulla regolarità della notifica stessa, che risulta così, retrospettivamente, effettuata con modalità contrarie a principi costituzionali, con la conseguenza che il termine per proporre impugnazione non decorre e che la sentenza solo apparentemente passa in cosa giudicata. (Nella specie il ricorrente aveva fatto valere in sede esecutiva, mediante incidente, la non irrevocabilità della sentenza pronunciata nei suoi confronti).
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 548 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)