Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8610 del 26/03/2021 (Rv. 660958 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE - COMUNICAZIONE DI ATTI E NOTIZIE - CONTRATTI VERBALI - TRASFERIMENTO O AFFITTO DI AZIENDE E CONTRATTI ASSIMILATI | Trasferimento di immobile a seguito di giudizio di divisione – Opzione per il cd. "prezzo valore" - Dichiarazione successiva al trasferimento immobiliare - Necessità .
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE - COMUNICAZIONE DI ATTI E NOTIZIE - CONTRATTI VERBALI - TRASFERIMENTO O AFFITTO DI AZIENDE E CONTRATTI ASSIMILATI
In tema di imposta di registro, l'opzione per l'applicazione della disciplina del cd. "prezzo valore" di cui all'art. 1, comma 497, della l. n. 266 del 2005, in ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avvenga all'esito di un giudizio divisionale, deve essere esercitata prima che l'Amministrazione Finanziaria abbia notificato atti del procedimento di accertamento sul valore dei beni trasferiti.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 497 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)