Sez. 1, Sentenza n. 1837 del 20/03/1996 Cc. (dep. 17/05/1996) Rv. 204621 - 01
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Termini di durata delle misure: computo - Pluralità di ordinanze | Norma di diritto processuale - Applicabilità a fasi già esaurite - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Termini di durata delle misure: computo - Pluralità di ordinanze
In materia di computo dei termini di durata delle misure cautelari, la previsione di cui al terzo comma dell'art. 297 cod. proc. pen. (emissione di più ordinanze che dispongono la medesima misura nei confronti di un imputato) ha natura di norma di diritto processuale. Ne consegue che non può trovare applicazione rispetto ad una fase del processo già esaurita.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)