Sez. 1, Sentenza n. 576 del 28/02/1985 Cc. (dep. 05/04/1985) Rv. 168611 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - REGOLE PER IL REATO CONTINUATO - APPLICABILITÀ NELLA FASE ISTRUTTORIA - CONNESSIONE - CRITERI - FASE DIBATTIMENTALE - RIUNIONE - CONDIZIONI.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - REGOLE PER IL REATO CONTINUATO - APPLICABILITÀ NELLA FASE ISTRUTTORIA - CONNESSIONE - CRITERI - FASE DIBATTIMENTALE - RIUNIONE - CONDIZIONI.*
In tema di Competenza territoriale le regole dettate dall'art. 39 cod. proc. pen. per il reato continuato trovano applicazione solo nella fase istruttoria. La connessione fra i procedimenti (che non abilita allo spostamento della Competenza allorquando sia meramente soggettiva), può addurre a tale spostamento solo allorquando sia oggettiva e tutti i procedimenti si trovino nella suddetta fase istruttoria, non allorquando siano in quella dibattimentale. In tal caso, infatti, subentra la norma di cui all'art. 413 cod. proc. pen. che però, postula la pendenza dei diversi procedimenti davanti al medesimo giudice, dato che l'accertamento del nesso della continuazione implica una indagine di merito e questa non può essere estesa a procedimenti attribuiti alla Competenza di altro giudice il quale verrebbe arbitrariamente espropriato del giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)