Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Testo in vigore al
Art. 138 Assistenza dell'incolpato durante il procedimento disciplinare
1. Il Comitato di esercizio, la Commissione disciplinare di servizio e il Consiglio di disciplina devono sentire l'incolpato, qualora questi lo richieda, prima di esprimere il loro parere.
2. Per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre trenta giorni e per quelle previste dall'art. 132, l'incolpato ha facolta' di farsi assistere da persona di sua fiducia.
3. Per le predette mancanze, sia l'incolpato, sia la persona di fiducia potranno essere presenti alla trattazione orale davanti ai suindicati organi consultivi.
Art. 139 Trattazione orale
1. Nella trattazione orale un relatore, designato dal presidente del Consiglio di disciplina, riassume gli elementi raccolti e le circostanze accertate a carico dell'incolpato, nonche' le difese da questi presentate e le deposizioni a discarico.
2. Finita la relazione, il Consiglio ascolta il funzionario che aveva condotto gli accertamenti, per le sue eventuali osservazioni, nonche' l'incolpato.
3. Terminata la trattazione orale e ritiratisi gli estranei al Consiglio, il Consiglio medesimo procede alle proprie determinazioni per la espressione del parere sulla sanzione da infliggere e la relativa motivazione.
4. Qualora esistano piu' proposte, il presidente mette ai voti quella meno favorevole all'incolpato e, sucessivamente, se necessario, le altre.
5. Il Consiglio prende le proprie risoluzioni secondo il libero convincimento dei componenti, acquistato dall'esame di tutti gli elementi desunti dagli atti ed emersi durante la trattazione orale, tenendo anche conto dei precedenti dell'incolpato risultanti dal suo fascicolo personale e di quanto emerga da un eventuale giudizio penale.
6. Il parere del Consiglio di disciplina deve essere comunicato, senza indugio, all'autorita' competente per le successive determinazioni.
Art. 140 Incidenti di servizio e casi gravi
1. Quando avvengono incidenti di servizio e sorga la necessita' di verificare stati di fatto facilmente alterabili, i dirigenti locali debbono procedere immediatamente agli eventuali atti conservativi ed all'accertamento delle responsabilita', nonche' ai rilievi del caso, anche tecnici, e informarne immediatamente il direttore compartimentale o i direttori centrali interessati.
Art. 141 Rapporti tra il procedimento penale ed il procedimento disciplinare
1. Qualora il fatto addebitato al dipendente abbia dato luogo a denuncia all'autorita' giudiziaria, il procedimento disciplinare rimane sospeso, fermo l'obbligo, per gli uffici dell'azienda, di concorrere all'accertamento dei fatti ed alla raccolta delle prove, salvo, comunque, il disposto dell'art. 4 della legge 25 giugno 1909, n. 372.5a
Art. 142 Osservanza ed effetto dei termini nel procedimento
1. Fermi restando i termini previsti nei precedenti articoli, tutte le, volte che occorre fare contestazioni o rilievi all'incolpato, deve essergli accordato congruo termine, comunque non inferiore a dieci giorni, per la presentazione delle sue difese.
2. L'incolpato ha facolta' di rinunciare ai termini stabiliti, purche' lo dichiari per iscritto.
3. L'incolpato che non se ne avvalga entro i termini stabiliti, decade dalle facolta' previste in suo favore dal presente e dai precedenti articoli.
Art. 143 Trattamento di missione al personale prosciolto ascoltato dal Consiglio di amministrazione, dal Consiglio di disciplina, dal Comitato di esercizio o dalla Commissione disciplinare di servizio
1. Il personale sottoposto a procedimento disciplinare, che si sia presentato al Consiglio di amministrazione, al Consiglio di disciplina, al Comitato di esercizio o alla Commissione disciplinare di servizio per esporre le proprie difese e che sia stato prosciolto da ogni addebito, ha diritto, se residente in localita' diversa da quella in cui e' stato ascoltato, alla indennita' di missione secondo le disposizioni vigenti.
Art. 144 Estinzione del procedimento
1. Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi centoventi giorni dall'ultimo atto senza nessun ulteriore atto sia stato compiuto.
2. L'estinzione determina, altresi', la revoca della sospensione cautelare e della sospensione del giudizio di avanzamento.
3. Nello stato matricolare del dipendente non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare.
4. estinto.
Art. 145 Riapertura del procedimento disciplinare
1. Il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, puo', in qualunque tempo, riaprire il procedimento disciplinare, qualora emergano nuovi fatti o vengano acquisite nuove prove che facciano fondatamente ritenere che:
a) sia stato prosciolto chi, invece, doveva essere punito o, comunque, sia stata ritenuta sussistente una mancanza disciplinare meno grave di quella realmente commessa;
b) sia stata ritenuta sussistente una mancanza in realta' insussistente o, comunque meno grave di quella per la quale e' stata inflitta la punizione.
2. Il personale puo' chiedere, nelle stesse circostanze, la riapertura del procedimento quando sia stata inflitta, almeno, la riduzione dello stipendio o la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio.
Capo III. Sospensione d'ufficio e cautelare.
Art. 146 Sospensione d'ufficio e sospensione cautelare
1. Il personale e' sospeso dal servizio con privazione dello stipendio, d'ufficio, quando sia stato colpito da mandato o ordine di cattura, si trovi comunque in stato di arresto o debba espiare pena restrittiva della liberta', personale o interdizione temporanea dai pubblici uffici.
2. La sospensione d'ufficio dura finche' non sia risolta la causa per la quale e' comminata.
3. Il personale, inoltre, puo', in via cautelare, essere sospeso dal servizio con privazione dello stipendio:
a) quando sia stato citato con mandato di comparizione o sottoposto a giudizio per delitto;
b) quando la particolare gravita dei fatti lo esiga, nell'interesse dell'azienda, ancorche' sia cessata la causa dell'eventuale sospensione d'ufficio od i fatti stessi non siano perseguibili penalmente.
Art. 147 Assegno alimentare
1. Al dipendente sospeso si applicano le disposizioni dell'art. 107.
Art. 148 Durata della sospensione cautelare
1. La sospensione cautelare non puo' avere durata superiore a sei mesi.
2. Tale durata puo' essere prorogata fin quando penda l'eventuale procedimento penale, ma non oltre la data in cui l'interessato abbia comunicato all'autorita' che ha adottato il provvedimento di sospensione copia della sentenza di qualsiasi grado che concluda per il proscioglimento o per l'assoluzione con formula piena, ancorche' non passata in giudicato.
3. La proroga e' altresi' ammessa per non piu' di tre mesi per una sola volta quando, nei confronti del sospeso, penda procedimento disciplinare per mancanza gia' contestata, punibile con la revoca o con la destituzione.
4. Scaduto il termine previsto nel primo comma o le proroghe previste nei comma secondo e terzo, il sospeso acquista diritto ad essere riammesso in servizio, ancorche' il procedimento disciplinare non sia stato concluso.
5. Nel caso previsto nel precedente comma, il sospeso acquista diritto anche alla restituzione degli assegni non percepiti se entro trenta giorni dalla data di riammissione in servizio non gli sia stata ancora contestata la mancanza ovvero la mancanza contestatagli non sia punibile con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio o con sanzione piu' grave.
6. In ogni caso, dagli assegni non percepiti si detraggono gli assegni alimentari corrisposti nel frattempo.
7. I provvedimenti con i quali viene disposta o prorogata la sospensione cautelare sono definitivi.
Art. 149 Autorita' competente a disporre la sospensione cautelare ed a concedere l'assegno alimentare
1. La sospensione cautelare e' disposta, con provvedimento motivato, dal direttore generale per il personale direttivo, per il personale di concetto degli uffici e per i dirigenti del personale dell'esercizio, e dai direttori centrali e direttori compartimentali, nella rispettiva competenza, per il rimanente personale.
2. Nei casi d'urgenza il provvedimento puo' essere adottato dal direttore centrale o compartimentale competente, anche per il personale direttivo, per il personale di concetto degli uffici e per i dirigenti del personale dell'esercizio, salvo ratifica dell'autorita' prevista nel primo comma.
3. Le stesse autorita' previste nel primo comma sono competenti a concedere l'assegno alimentare ai sensi dell'art. 147.
Art. 150 Effetti della revoca della sospensione cautelare e trattamento per gli assegni non percepiti - Computo della sospensione cautelare come sanzione disciplinare
1. Quando il procedimento disciplinare si concluda col proscioglimento da ogni addebito, la sospensione cautelare, se ancora pendente, e' revocata ad ogni effetto e il sospeso acquista diritto alla restituzione degli assegni non percepiti, dedotti gli assegni alimentari eventualmente corrisposti.
2. La revoca della sospensione cautelare fa riacquistare al sospeso l'anzianita' perduta.
3. Quando il procedimento disciplinare si concluda con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio, deve essere computato il periodo della sospensione cautelare sofferta.
4. Se il procedimento si concluda con sanzione inferiore alla sospensione dal servizio con privazione dello stipendio, ovvero la sospensione cautelare sofferta abbia avuto durata superiore alla sospensione inflitta a conclusione del procedimento, sono corrisposti gli assegni non percepiti, in tutto e od in parte, a seconda dei casi, dedotti gli assegni alimentari gia' corrisposti.
5. Quando il procedimento disciplinare si concluda con la retrocessione e la sospensione cautelare sofferta abbia avuto durata superiore a novanta giorni, compete la restituzione degli assegni non percepiti solo per il periodo eccedente novanta giorni, dedotti gli assegni alimentari eventualmente corrisposti per lo stesso periodo.
Capo IV. Ricorsi
Art. 151 Ricorsi contro i provvedimenti disciplinari
1. Contro i provvedimenti adottati dal Ministro previo parere del Consiglio di disciplina, per le mancanze punibili con la retrocessione, la revoca e la destituzione, e' ammesso il ricorso al Ministro stesso che decide sentito il parere del Consiglio di amministrazione.
2. Contro i provvedimenti adottati dal direttore generale per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio commesse dal personale direttivo e' ammesso ricorso al Ministro, il quale decide sentito il parere del Consiglio di amministrazione.
3. Contro i provvedimenti adottati per le altre mancanze e' ammesso il ricorso gerarchico alle autorita' indicate nella annessa tabella (allegato n. 14), le quali decidono definitivamente.
4. Il termine per la presentazione dei ricorsi e' di trenta giorni a decorrere dalla data di comunicazione della sanzione
Art. 152 Procedura per l'esame e la decisione dei ricorsi contro il rimprovero scritto, la multa, la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio fino a dieci giorni
1. Sui ricorsi contro i provvedimenti adottati per mancanze punibili con il rimprovero scritto e la multa.
2. L'autorita' competente provvede senza, l'osservanza di particolari formalita', dopo aver ascoltato le osservazioni dell'autorita' che ha, adottato il provvedimento impugnato sui motivi dedotti dai ricorrenti.
3. L'autorita' competente a decidere sui ricorsi contro provvedimenti per mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio fino a dieci giorni, commesse dal personale non appartenente al gruppo direttivo, invita l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato a formulare le proprie osservazione, per iscritto, sui motivi dedotti dai ricorrenti e provvede a quanto altro occorra per l'istruttoria del ricorso, rimettendo, poi, gli atti al Comitato di esercizio od alla Commissione disciplinare di servizio previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 131, per il loro parere.
Art. 153 Procedura per l'esame e la decisione dei ricorsi contro i provvedimenti adottati per mancanze punibili con la riduzione dello stipendio, la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio nei riguardi del personale direttivo e con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio di durata superiore o dieci giorni per il restante personale e con sanzioni piu' gravi
1. L'autorita' competente a decidere sui ricorsi per i quali sia prescritto il parere del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di disciplina, invita l'autorita' che ha adottato il provvedimenti impugnato, ove non sia la stessa, a formulare le proprie osservazioni, per iscritto, sui motivi dedotti dai ricorrenti e provvede quanto altro occorra per l'istruttoria del ricorso, rimettendo, poi, gli atti al Consiglio di disciplina o al Consiglio di amministrazione, secondo la rispettiva competenza, per il loro parere.
2. Prima che il Consiglio di amministrazione e il Consiglio di disciplina, esprimono loro parere, il ricorrente puo' essere sentito e, qualora lo richieda, puo' farsi assistere da persona di sua fiducia.
Capo V. Reintegrazione e riabilitazione.
Art. 154 Reintegrazione nella qualifica
1. Il dipendente retrocesso, quando siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento col quale e' stata inflitta la sanzione, puo' essere reintegrato nella qualifica di provenienza.
2. E' condizione per la reintegrazione che il retrocesso, nel periodo decorso dal provvedimento di retrocessione, abbia dimostrato con la propria condotta di esserne meritevole ed abbia soddisfatto lodevolmente agli obblighi di servizio.
3. La reintegrazione e' disposta con provvedimento del Ministro, su proposta del direttore generale.
4. Nel ruolo della qualifica nella quale viene reintegrato, il dipendente e' collocato al posto corrispondente alla anzianita' posseduta, detratto il periodo della retrocessione.
5. Tuttavia, il dipendente reintegrato non e' ammesso in scrutini od a concorsi per promozioni se non dopo tre anni dalla reintegrazione.
Art. 155 Reintegrazione nell'impiego
1. Qualora a seguito di giudizio penale di revisione il dipendente destituito ai sensi dell'art. 119 sia assolto con la formula prevista dall'art. 566, comma secondo, del Codice di procedura penale, ha diritto ad ottenere la riammissione in servizio dalla data della sentenza di assoluzione, con la medesima anzianita' che aveva all'atto della destituzione, anche in soprannumero, salvo riassorbimento.
2. Se durante il periodo della destituzione il dipendente non ha potuto partecipare ad esami di promozione o, nel periodo stesso, si siano svolti scrutini di promozione si applicano nei suoi confronti le norme di cui al precedente art. 83.
3. Al dipendente assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il periodo di destituzione, lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia, qualunque sia, la durata della destituzione stessa, detratti gli assegni alimentari corrisposti per l'eventuale periodo di sospensione che avesse preceduto la destituzione, nonche' gli eventuali assegni corrisposti a titolo di quiescenza; detto periodo e' altresi' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
4. Le disposizioni dei comma precedenti si applicano anche ai dipendenti revocati o destituiti ai sensi degli articoli 117 e 118 a seguito di procedimento disciplinari, e quelle del secondo e terzo comma anche ai dipendenti puniti con sanzioni superiori alla multa, quando a seguito della revisione del procedimento disciplinare essi siano stati prosciolti da ogni addebito ed altresi' nel caso di annullamento del provvedimento disciplinare e di estinzione dei procedimento disciplinare.
5. Se il dipendente, e' deceduto prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova ed i figli minorenni hanno diritto agli assegni non corrisposti in relazione alla qualifica rivestita dal dipendente al momento della comminazione della sanzione disciplinare, nonche' agli aumenti periodici di stipendio successivamente maturati, fino alla data in cui il dipendente avrebbe raggiunto i limiti massimi di eta' e di servizio per la permanenza nell'inpiego o fino a quella del decesso, se anteriore.
Art. 156 Riabilitazione
1. Il personale che sia punito con la riduzione dello stipendio e con la multa puo' chiedere, quando siano decorsi tre anni dalla mancanza, il riconoscimento della sua riabilitazione.
2. In conseguenza della riconosciuta, riabilitazione, la Azienda non tiene piu' alcun conto, a qualsiasi effetto, della sanzione.
3. Qualsiasi annotazione relativa alla sanzione deve essere eliminata dallo stato matricolare.
4. La stessa facolta' spetta al personale punito con la sospensione, quando siano decorsi cinque anni dalla mancanza, nonche' al personale punito con la retrocessione, quando siano decorsi cinque anni dalla reintegrazione.
5. Sono condizioni per l'ammissibilita' della domanda:
a) che, nel periodo decorso dopo la mancanza, il dipendente non abbia riportato alcuna altra sanzione, o, se appartenente al personale dell'esercizio con qualifiche diverse da quelle di capo stazione sovrintendente, ... e corrispondenti, non abbia riportato punizioni superiori alla multa;9
b) che l'eventuale procedimento penale, per i fatti connessi con la mancanza disciplinare, si sia concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione con formula piena.
6. La domanda puo' essere accolta quando nel periodo decorso dopo la mancanza, il dipendente abbia lodevolmente ottemperato ai propri obblighi di servizio.
7. Competenti a provvedere sulla domanda sono:
a) il Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione, per il personale direttivo e per il personale, rivestito delle qualifiche di segretario superiore di lÂȘ classe, segretario superiore ed equiparate, di capo stazione sovrintendente, capo stazione superiore e corrispondenti;9
b) il direttore generale per il restante personale, previo parere del Consiglio di disciplina, allorquando la sanzione di cui si chiede la cancellazione sia la sospensione o la retrocessione.
8. La riconosciuta riabilitazione comporta l'annullamento dei prolungamenti del periodo normale per la Concessione degli aumenti periodici di stipendio, con esclusione della corresponsione delle competenze gia' maturate.
9. I dipendenti collocati ai riposo possono chiedere la riabilitazione anche se non siano decorsi i tre o i cinque anni previsti nei precedenti comma, purche' alla data della cessazione dal servizio siano almeno trascorsi uno o tre anni, rispettivamente.
Titolo VIII. Estinzione del rapporto.
Art. 157 Cause e forme di estinzione del rapporto
1. Il rapporto d'impiego dei dipendenti dell'Azienda si estingue:
a) per dimissioni;
b) per decadenza dall'impiego;
c) per dispensa dal servizio;
d) per collocamento a riposo d'ufficio.
Art. 158 Dimissioni
1. Il dipendente puo' in qualunque tempo presentare, per iscritto, le dimissioni dall'ufficio.
2. La presentazione delle dimissioni non produce effetto, ne' dispensa dall'adempimento degli obblighi derivanti dall'impiego, se non dopo la comunicazione dell'accettazione.
3. L'accettazione delle dimissioni e' deliberata dal direttore generale o dalle autorita' da lui delegate e puo' essere ritardata, per motivi di servizio, per un periodo non superiore a sessanta giorni o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del dipendente. In questa ultima ipotesi, se al momento in cui il dipendente, non sospeso cautelarmente, presenta le dimissioni, siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni ed in mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni devono essere accettate.
4. Il dipendente dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia compiuto 50 anni di eta' e venti anni di servizio utile per la pensione oppure quando, con qualunque eta', abbia compiuto venticinque anni di servizio utile ai fini sopra indicati.
5. Negli altri casi, il dipendente dimissionario ha diritto all'indennita' per una sola volta, in luogo della pensione, nella misura prevista per i casi di cui all'art. 21 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purche' abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.
6. Il personale femminile che abbia contratto matrimonio puo' presentare le dimissioni con diritto al trattamento di pensione qualora alla data di risoluzione del rapporto d'impiego abbia compiuto almeno venti anni di servizio utile. Ai fini del compimento di tale anzianita' minima e' concesso un aumento di servizio utile fino ad un massimo di cinque anni.