REGOLAMENTO (CEE) N. 1998/78 DELLA COMMISSIONE, del 18 agosto 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero
Testo in vigore al
Art. 3
1.
Il riconoscimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1358/77 viene concesso dagli Stati membri soltanto per i magazzini in cui tali Stati possono effettuare i necessari controlli e a condizione che il proprietario dello zucchero o degli sciroppi garantisca in qualsiasi momento la possibilità di tali controlli.
Il magazzino deve consistere in un edificio o parti di edificio.
2.
Allorquando, a seguito di forza maggiore, lo zucchero o gli sciroppi sono trasferiti da un magazzino riconosciuto a un magazzino non riconosciuto, lo Stato membro interessato accorda un riconoscimento temporaneo per questo ultimo magazzino.
I criteri per il riconoscimento di un magazzino di cui al paragrafo 1 non si applicano al riconoscimento temporaneo di cui al primo comma.
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Art. 4
Art. 5
Per il calcolo del rimborso e dei contributi viene preso in considerazione il peso netto dello zucchero.
Art. 6
Gli importi del rimborso e dei contributi per lo zucchero bianco sono validi per 100 chilogrammi, qualunque sia la qualità dello zucchero bianco in causa.
Art. 7
Per il calcolo del rimborso e dei contributi inerenti allo zucchero greggio, tale zucchero è convertito in zucchero bianco secondo uno dei seguenti metodi a scelta dello Stato membro interessato:
a) in funzione del suo rendimento constatato secondo l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68,
b) per lo zucchero greggio di canna, moltiplicando il quantitativo di zucchero greggio per il coefficiente 0,96,
c) per lo zucchero greggio di barbabietola, moltiplicando il quantitativo di zucchero greggio per il coefficiente 0,92.
ovvero ovvero
La scelta dello Stato membro non può variare nel corso di una campagna saccarifera.
Art. 8
1.
Il rimborso e il contributo inerenti agli sciroppi ottenuti prima delle zucchero allo stato solido di cui all'articolo 8, paragrafo 1 primo comma, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 3330/74, sono calcolati in funzione del loro tenore di zucchero estraibile.
Il tenore di zucchero estraibile è determinato in base al disposto dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento(CEE) n. 700/73. Gli Stati membri possono ugualmente determinarlo in base al rendimento effettivo. La scelta dello Stato membro non può variare nel corso di una campagna saccarifera.
2. Per sciroppi ottenuti prima dello zucchero allo stato solido si intendono gli sciroppi dei codici NC 1702 60 90 e 1702 90 90 successivamente trasformati in zucchero allo stato solido sotto controllo doganale, o sotto controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti, ed immagazzinati in appositi serbatoi distinti dagli impianti destinati alla fabbricazione dello zucchero.
3.
Il rimborso relativo agli sciroppi ottenuti mediante dissoluzione dello zucchero allo stato solido di cui all'articolo 8 paragrafo 1, primo comma, quarto trattino e secondo comma, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 3330/74, è calcolato in funzione del loro tenore di saccarosio. A tale scopo il tenore di saccarosio, aumentato, se del caso, del tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio, è il tenore totale di zucchero che risulta dall'applicazione del metodo Lane e Eynon (metodo della riduzione per rame) alla soluzione invertita secondo Clerget-Herzfeld. Il tenore totale di zucchero constatato con questo metodo è convertito in saccarosio mediante moltiplicazione per il coefficiente 0,95.
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4.
Art. 9
Dal momento in cui
— lo zucchero o lo sciroppo è aromatizzato o colorito
— ovvero
— lo sciroppo è mescolato con un prodotto non indicato all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3330/74
— ovvero
— lo zucchero è mescolato con un prodotto non indicato nel detto articolo, in maniera tale che il miscuglio non risponda più alle definizioni rispettivamente di zucchero bianco o di zucchero greggio di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3330/74,
il prodotto ottenuto non beneficia più del rimborso.
Non sono considerati come colorati, ai sensi del comma precedente, gli zuccheri cristallizzati la cui colorazione è ottenuta mediante un prodotto derivato esclusivamente dal saccarosio e che è utilizzato a tale effetto prima della cristallizzazione di tali zuccheri.
Art. 10
1.
Per lo zucchero di canna, proveniente dai dipartimenti d'oltremare e in corso di trasporto marittimo alle ore 0,00 del primo giorno di un mese che viene immagazzinato al suo arrivo in un magazzino riconosciuto, vengono rimborsate le spese di magazzinaggio.
Il rimborso viene concesso soltanto agli aventi diritto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1358/77 che sono proprietari dello zucchero al momento dell'immagazzinamento di cui al comma precedente.
2. Tuttavia, per lo zucchero di cui al paragrafo 1, il rimborso viene limitato ad un periodo corrispondente ai tre quarti di un mese.
Art. 11
1. Quando dello zucchero greggio o dello zucchero bianco proveniente da un magazzino riconosciuto si trova in corso di trasporto, diverso da quello indicato nell'articolo 10, alle ore 0,00 del primo giorno di un mese ed è immagazzinato al suo arrivo in un altro magazzino riconosciuto, è accordato il rimborso delle spese di magazzinaggio, purché non sia già stato dovuto il contributo.
2. Per il calcolo del quantitativo che beneficia del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1358/77, gli zuccheri di cui al paragrafo 1 sono considerati al tempo stesso come ancora immagazzinati nel magazzino di partenza alle ore 24 dell'ultimo giorno di un mese e come già immagazzinati nel magazzino di arrivo alle ore 0,00 del primo giorno del mese successivo.
Art. 12
1.
Per i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3330/74 il contributo è dovuto al momento dello smercio. Per il calcolo delle somme inerenti al contributo, sempreché quest'ultimo non sia già dovuto, è considerato come smercio:
a) l'uscita dello zucchero dalla fabbrica nella quale è stato prodotto, sempreché non venga immagazzinato in un magazzino riconosciuto del fabbricante di tale zucchero, situato nello stesso Stato membro;
b) l'uscita dello zucchero dal magazzino riconosciuto del fabbricante; tuttavia il trasferimento dello zucchero da un magazzino riconosciuto in un altro magazzino riconosciuto dello stesso fabbricante situato nello stesso Stato membro, non è considerato come smercio;
c) il trasferimento dei diritti di proprietà dello zucchero, senza uscita dello zucchero dal magazzino riconosciuto del fabbricante.
— un impegno preso ai fini del finanziamento dello zucchero, purché l'interessato conservi il suo diritto a disporre del quantitativo di zucchero di cui trattasi,
— oppure
— un trasferimento di proprietà in seguito ad un'operazione di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 193/82;
d) la trasformazione, da parte del fabbricante, dello zucchero e degli sciroppi in prodotti diversi da quelli compresi nel codice NC 1701;
e) l'aggiunta di aromatizzanti o di coloranti allo zucchero o agli sciroppi, ovvero il miscuglio dello zucchero o degli sciroppi con altri prodotti non indicati nell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3330/74 in maniera che tale miscuglio non possa più beneficiare del rimborso delle spese di magazzinaggio conformemente all'articolo 9;
f) la denaturazione dello zucchero;
g) l'uscita, a seguito di alienazione, degli sciroppi dai serbatoi del fabbricante menzionati all'articolo 8, paragrafo 2;
Tuttavia non è considerato smercio:
h la sottoposizione dello zucchero o degli sciroppi ad uno dei regimi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80.
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d)
h)
2.
3.
4. La vendita di zucchero bianco o di zucchero greggio a un organismo d'intervento non è considerata come smercio ai sensi del paragrafo 1. Per tale zucchero il contributo è dovuto dall'organismo d'intervento al momento della sua vendita effettuata da parte di quest'ultimo.
Art. 13
1. Ogni avente diritto al rimborso comunica allo Stato membro interessato, al più tardi il 15 di ogni mese:
a) la totalità delle quantità a peso netto di zucchero e di sciroppi che beneficiano del rimborso giacenti nei suoi magazzini alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese precedente quello della comunicazione;
b) i quantitativi di cui agli articoli 10 e 11;
c) la ripartizione tra i diversi magazzini nei quali il suo zucchero e i suoi sciroppi sono immagazzinati.
2. Se la giacenza finale comunicata è differente dalla giacenza iniziale del mese successivo, quest'ultima è comunicata separatamente.
3.
Ogni fabbricante comunica contemporaneamente ai dati di cui al paragrafo 1 le quantità smerciate nel corso del mese precedente quello della comunicazione e prodotte nell'ambito della sua quota massima.
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4.
5.
6. Gli Stati membri possono esigere la comunicazione di dati supplementari e prorogare la data limite di cui al paragrafo 1 di 5 giorni al massimo.
Art. 14
1.
Ogni avente diritto al rimborso che immagazzina nello stesso magazzino zucchero che può beneficiare del rimborso e zucchero che non ne può beneficiare, deve fornire la prova che ne ha diritto per il primo zucchero.
La stessa norma si applica, mutatis mutandis, al contributo.
In questo caso lo zucchero in causa è posto dallo Stato membro interessato sotto controllo doganale o sotto controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti.
2.
Quando un fabbricante od un raffinatore immagazzina contemporaneamente nello stesso magazzino sia zucchero ammesso a beneficiare del rimborso che zucchero che non ne ha diritto, senza possibilità di distinguerli, ogni uscita di tali zuccheri si considera costituita in proporzione alla loro parte rispettiva nella giacenza iniziale. Tuttavia, allorquando il quantitativo di zucchero ammesso a beneficiare di detto rimborso, è inferiore a 150 t, la regola proporzionale non si applica per il mese di magazzinaggio in causa. In tale caso lo zucchero ammesso a beneficiare del rimborso si considera come il primo uscito dal magazzino.
Per l'applicazione del comma precedente, tutti i quantitativi di zucchero ammesso o non ammesso a beneficiare del rimborso, che entrano nel suddetto magazzino in un dato mese, vanno aggiunti al quantitativo iniziale dello zucchero interessato in giacenza all'inizio dello stesso nello stesso magazzino. La relazione fra i due quantitativi iniziali, aumentati rispettivamente dei quantitativi entrati nel magazzino nel corso del mese considerato, si applica a tutte le uscite dal magazzino nel corso dello stesso mese.
Quando un fabbricante o un raffinatore utilizza vari magazzini per il magazzinaggio di cui al primo comma, lo Stato membro interessato può considerare tali magazzini come costituenti un solo e unico magazzino per l'applicazione del presente paragrafo.
3. Quando un quantitativo di zucchero C è sostituito all'esportazione da un quantitativo corrispondente di zucchero A o B, il quantitativo sostituito è considerato come zucchero A per l'applicazione del rimborso a decorrere dal giorno in cui sono state espletate le formalità doganali di esportazione.
Art. 14 bis
Per le campagne di commercializzazione dal 1982/1983 al 1984/1985 allorquando uno zucchero, al quale è già stato applicato il disposto dell'articolo 14, paragrafo 2, è acquistato da un avente diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio a tale zucchero acquistato resta applicabile la relazione tra il quantitativo di zucchero comunitario e il quantitativo di zucchero preferenziale che risulta dall'applicazione di detto paragrafo 2.
Art. 16 ter
In caso di acquisto di zucchero cui sia già stato applicato il disposto dell'articolo 14, paragrafo 2, da parte di un avente diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio, resta applicabile allo zucchero acquistato la relazione fra il quantitativo di zucchero ammesso a beneficiare del rimborso e il quantitativo di zucchero non ammesso a beneficiare del rimborso, risultante dall'applicazione del suddetto paragrafo 2.
Art. 15
1. Gli Stati membri, per un determinato mese ed al più tardi il ventesimo giorno del secondo mese successivo, stabiliscono per ogni persona avente diritto al rimborso o sottoposta al contributo:
a) l'ammontare totale dei rimborsi cui essa ha diritto,
b) l'ammontare totale dei contributi dovuti.
2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono pagati entro i trenta giorni che seguono il giorno in cui sono stati stabiliti gli importi indicati nel paragrafo anzidetto. Tuttavia ove l'avente diritto al rimborso superi il termine di comunicazione indicato nell'articolo 13, paragrafi 1 e 6, gli Stati membri possono ritardare il pagamento del rimborso di cui al paragrafo 1 lettera a).
Art. 16
1.
Quando vengono constatate delle differenze tra le scorte reali e quelle contabilizzate per il rimborso delle spese di magazzinaggio tali differenze sono prese in considerazione per il calcolo dei rimborsi retroattivi a decorrere dal 1o novembre precedente, per i quantitativi mancanti. Per i quantitativi eccedentari, le differenze sono prese in considerazione:
— a decorrere dal mese della constatazione, per le differenze rilevate tra il 1o ottobre e il 31 gennaio;
— a decorrere dal 1o febbraio precedente, per le differenze rilevate tri il 1o febbraio e il 30 settembre.
Per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica le date di cui ai commi precedenti sono posticipate di tre mesi.
Tuttavia, se è possibile accertare con precisione la data in cui tali differenze sono sorte, viene presa in considerazione tale data.
2.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, è ugualmente considerato come magazzino riconosciuto del fabbricante il magazzino preso in locazione da un altro fabbricante in cui è immagazzinato zucchero prodotto da quest'ultimo fabbricante per effetto di un contratto di lavorazione per conto a norma dell'articolo 3 paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 700/73.
Se il magazzino preso in locazione si trova in un altro Stato membro, gli Stati membri interessati si mettono d'accordo sulle misure da prendere. Il rimborso delle spese e la riscossione del contributo sono effettuati dallo Stato membro in cui è stabilito il committente.
3. Quando un fabbricante di uno Stato membro si trova nella necessità di prendere in locazione, nello stesso Stato membro, un magazzino da un altro fabbricante o da un depositario, quest'ultimo magazzino può essere considerato come un magazzino del primo fabbricante ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, mediante riconoscimento preventivo dello Stato membro interessato.
4. Fatto salvo il paragrafo 1 i quantitativi di zucchero distrutti o avariati che non hanno potuto essere ricuperati prima dello smercio o della raffinazione sono considerati smerciati o raffinati ai sensi dell'articolo 12.
Art. 17
Il rimborso non viene concesso per i prodotti sottoposti ad uno dei regimi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80
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Art. 18
Art. 19
Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento e determinano in particolare tutte le procedure di controllo che si rendono necessarie.
Art. 20
Il regolamento (CEE) n. 442/70 è abrogato.
Art. 21
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1978.
Tuttavia le disposizioni inerenti ai contributi e al rimborso delle spese di magazzinaggio degli sciroppi ottenuti direttamente dallo zucchero allo stato solido sono applicabili dal 1o luglio 1978.
Inoltre le disposizioni relative al rimborso delle spese di magazzinaggio degli sciroppi ottenuti prima della fase zucchero allo stato solido, a valere sulla produzione della campagna saccarifera 1978/1979, si applicano parimenti a decorrere dal 1o luglio 1978.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 1978. Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH