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Sez. 5, Ordinanza n. 24621 del 13/09/2024 (Rv. 672210-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Accertamento a carico di s.r.l. a ristretta base azionaria - Presupposto - Validità - Annullamento per vizi di merito con sentenza passata in giudicato - Conseguenze - Accertamento a carico dei soci - Illegittimità - Rilevabilità di ufficio - Fondamento. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672210-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la validità dell'avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, con la conseguenza che il suo annullamento - con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, rilevabile di ufficio sulla base degli atti prodotti in giudizio o formatosi dopo la pronuncia della sentenza impugnata, anche sulla base di una pronuncia della S.C. conosciuta mediante l'attività di ricerca del collegio giudicante nell'ambito dell'attività di istituto - determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizza la percezione di maggiori utili societari.

Decreto Legisl. 26/10/1972 num. 633 art. 54, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)