Sez. 3, Sentenza n. 213 del 19/01/1973 (Rv. 362030 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - CONDIZIONI - LIMITI - ECCEZIONE MANIFESTAMENTE INFONDATA.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - CONDIZIONI - LIMITI - ECCEZIONE MANIFESTAMENTE INFONDATA.*
Ove, in Sede ordinaria, venga dedotta l'esistenza di un contratto agrario soggetto a proroga legale e conseguentemente venga invocata la proroga medesima, il giudice adito deve rimettere la controversia alla Competenza della Sezione specializzata, salva l'ipotesi in cui, delibando la causa ai fini dell'accertamento della Competenza, ritenga la relativa eccezione, sulla base delle sole deduzioni delle parti, manifestamente infondata e sollevata a scopo meramente dilatorio. (Conf 1635/72, mass n 358467; 1186/72, mass n 357652).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1949 num. 353 art. 2 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 1, Legge 02/03/1963 num. 320 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)