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Sez. 3, Sentenza n. 2177 del 05/03/1994 (Rv. 485600 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - In genere | Sentenza n. 319 della Corte Costituzionale - Dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 28 della legge n. 990 del 1969 - Operatività - Ritardo della prestazione assicurativa - Comportamento dell'assicuratore anteriore alla dichiarazione di illegittimità - Sussistenza o meno della colpa dell'assicuratore - Valutazione - Criteri.
Stato
decisa il 1994-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485600-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - In genere

La sentenza della Corte Costituzionale n. 319 del 1989 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assicurato al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti - pur operando retroattivamente, non esclude che, ai fini della valutazione della sussistenza o meno della colpa dell'assicuratore nel ritardo della prestazione assicurativa, relativamente a comportamenti collocabili nel periodo anteriore alla pubblicazione della sentenza medesima, si debba tener conto della situazione normativa risultante dall'originario testo della citata disposizione e quindi della possibilità che il ritardo stesso trovi giustificazione nella necessità di contenere le prestazioni dovute al danneggiato nei limiti della differenza fra il massimale di polizza e l'importo del dovuto in sede di surroga.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)