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Sez. 1, Sentenza n. 789 del 25/03/1966 (Rv. 321594 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI COMPETENZA - ISTANZA AL GIUDICE D'APPELLO PERCHE DECIDA LA CAUSA NEL MERITO.*
Stato
decisa il 1966-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321594-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI COMPETENZA - ISTANZA AL GIUDICE D'APPELLO PERCHE DECIDA LA CAUSA NEL MERITO.*

La mancata notificazione al contumace, ancorche litisconsorte necessario, dell'istanza della parte diretta ad ottenere che il giudice di appello, qualora dichiari la incompetenza del giudice che ha pronunciato la decisione di primo grado, passi a decidere il merito della causa, quale giudice di primo grado, puo essere fatta valere soltanto dal contumace stesso, all'atto della sua Costituzione in giudizio, e non puo essere rilevata di ufficio. (Cfr 2497/64; 2076/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)