Sez. 1, Sentenza n. 2719 del 25/06/1977 (Rv. 386374 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE - IN GENERE - COMPENSO - DOMANDA PER IL RIESAME DEL COMPENSO - TRIBUNALE COMPETENTE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE - IN GENERE - COMPENSO - DOMANDA PER IL RIESAME DEL COMPENSO - TRIBUNALE COMPETENTE.*
La domanda proposta dal Commissario liquidatore di un ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa per il riesame della liquidazione del compenso a lui spettante deve essere proposta al tribunale del luogo dove l'ente ha la Sede principale, a norma dell'art 195 legge fallimentare, indipendentemente dalla circostanza che, al momento della proposizione della domanda, la procedura di liquidazione coatta amministrativa sia stata revocata e che l'anzidetta istanza sia stata proposta al di fuori dei termini di decadenza e dell'espletamento delle formalita previste dall'art 213 legge fallimentare, trattandosi di Competenza funzionale che sopravvive ad ogni eventuale decadenza. Tale Competenza prevale su quella riguardante il foro erariale, a norma dell'art 7 del RD 30 ottobre 1933, n 1611.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST., Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 213 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 213 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)