Sez. 4, Sentenza n. 25252 del 20/05/2016 Cc. (dep. 17/06/2016) Rv. 267393 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Colpa grave - Accertamento - Comportamento antecedente all'emissione del provvedimento cautelare - Valutazione del giudice - Necessità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave solo qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il riconoscimento del diritto alla riparazione nonostante il silenzio serbato dall'indagato, atteso che gli elementi che egli avrebbe dovuto chiarire nel corso dell'interrogatorio si riducevano ad un numero limitato di conversazioni dalle quali non era possibile ricavare un suo ruolo di compartecipe nei delitti contestati).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)