Sez. 2, Ordinanza n. 6486 del 12/03/2024 (Rv. 670495-01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - TERRENI SOGGETTI A RIFORMA - IN GENERE | Immobili appartenenti ad enti di sviluppo - Destinazione ex lege a pubblico servizio - Usucapibilità - Esclusione - Trasferimento al Comune - Cessazione di fatto della destinazione a pubblico servizio - Esclusione - Fondamento.
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - TERRENI SOGGETTI A RIFORMA - IN GENERE
I terreni appartenenti agli enti di sviluppo, in quanto destinati a un uso pubblico ex art. 1 l. n. 230 del 1950, non possono essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalla legge che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, secondo comma, 828, secondo comma, c.c., con la conseguente impossibilità giuridica di una acquisizione da parte di terzi per usucapione, anche a seguito del loro trasferimento al Comune a titolo gratuito, in quanto atto non idoneo a far venire meno la suddetta destinazione.
Legge 12/05/1950 num. 230 art. 1, Legge 10/05/1976 num. 346 CORTE COST., Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Civ. art. 830 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1145, Cod. Civ. art. 1158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)