Sez. 6, Sentenza n. 1269 del 27/10/1970 Ud. (dep. 30/12/1970) Rv. 116108 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI -CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA -INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA - PROVVEDIMENTI PER RAGIONE DI ORDINE PUBBLICO - LEGITTIMITA -ORDINE DI SCIOGLIMENTO RIVOLTO DALL'AUTORITA DI PS AI PARTECIPANTI AD UNA MANIFESTAZIONE AUTORIZZATA - LEGITTIMITA DELL'ORDINE - INOSSERVANZA -SUSSISTENZA DEL REATO.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI -CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA -INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA - PROVVEDIMENTI PER RAGIONE DI ORDINE PUBBLICO - LEGITTIMITA -ORDINE DI SCIOGLIMENTO RIVOLTO DALL'AUTORITA DI PS AI PARTECIPANTI AD UNA MANIFESTAZIONE AUTORIZZATA - LEGITTIMITA DELL'ORDINE - INOSSERVANZA -SUSSISTENZA DEL REATO.*
E legittimo e non manca di motivazione il provvedimento del questore che, per ragioni di ordine pubblico, imponga ai partecipanti ad una pubblica manifestazione determinate prescrizioni dirette ad evitare intralci alla circolazione ed alle normali occupazioni delle persone, ed in genere ad impedire ogni fastidiosa turbativa della pubblica tranquillita. Qualora i partecipanti alla manifestazione non ottemperino ad una di tali prescrizioni (nella specie, lo scioglimento del corteo all'arrivo in una determinata localita), e legittimo l'ordine verbale di scioglimento impartito dall'autorita di ps, sia perche si riferisce e da esecuzione alle prescrizioni gia imposte dal questore ed a conoscenza degli organizzatori della manifestazione, sia perche trova ragione e motivazione in una situazione ancora attuale, da rimuovere in quanto contraria, secondo la valutazione discrezionale dell'autorita di polizia, a un'esigenza di ordine pubblico relativa alla tranquillita della circolazione. Rispondono pertanto della contravvenzione prevista dall'art 650 cod pen i partecipanti alla manifestazione che non ottemperino all'ordine verbale di scioglimento. (V 112548, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)