Sez. 1, Sentenza n. 1988 del 08/07/1974 (Rv. 370242 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - REQUISITI - SENTENZA DI PRIMO GRADO FONDATA SU MOLTEPLICI RAGIONI DI DIRITTO E DI FATTO - GENERICA ALLEGAZIONE DELL'ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE DI CAUSA - INSUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - REQUISITI - SENTENZA DI PRIMO GRADO FONDATA SU MOLTEPLICI RAGIONI DI DIRITTO E DI FATTO - GENERICA ALLEGAZIONE DELL'ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE DI CAUSA - INSUFFICIENZA.*
Al fine di realizzare il requisito della specificita dei motivi di appello, stabilito dall'art 342 cod proc civ, e necessaria la chiara, seppur succinta, indicazione delle censure rivolte alla sentenza impugnata. Pertanto, nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia respinto la domanda per una molteplicita di motivi, dei quali, alcuni di diritto ed altri relativi, invece, a svariate ragioni di fatto, il soccombente non adempie l'Onere della specificazione dei motivi di gravame impostogli dalla citata norma con la semplice, generica allegazione che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato le risultanze di causa. Siffatta denunzia non consente, infatti, di stabilire quale parte della pronunzia impugnata debba essere riesaminata dal giudice di appello e sotto quale aspetto il riesame debba essere compiuto. (V 3339'72, mass n 361165; 3065'72, mass n 360835).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)