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Sez. 5, Sentenza n. 11957 del 19/11/1997 Ud. (dep. 18/12/1997) Rv. 209649 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - ALIBI | Valutazione - Criteri - Alibi falso o mendace - Valutazione quale elemento indiziante - Legittimità - Applicabilità del principio anche all'alibi non coltivato - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209649-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - ALIBI

Ai fini della formazione del convincimento del giudice, non è possibile considerare elemento a carico dell'imputato, e assumere così la rilevanza di indizio idoneo a sorreggere una dichiarazione indiretta priva di ulteriori riscontri, la mancata coltivazione di un alibi equiparando la mancata coltivazione alla prova positiva della sua falsità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)