Sez. 5, Sentenza n. 325 del 26/02/1969 Ud. (dep. 27/05/1969) Rv. 111504 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS - DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA - EFFETTO DEVOLUTIVO - ESCLUSIONE DEL CONCORSO DI COLPA DELLA VITTIMA - LEGITTIMITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS - DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA - EFFETTO DEVOLUTIVO - ESCLUSIONE DEL CONCORSO DI COLPA DELLA VITTIMA - LEGITTIMITA.*
Il divieto stabilito dall'art.515 cod.proc.pen., riguarda esclusivamente la pena, mentre per cio che riguarda la ripartizione dei contributi causali l'effetto devolutivo si verifica solo se colui, il quale propone il gravame, investa in qualunque modo, anche negando del tutto la propria responsabilita, il punto in questione. Deve in tal caso il giudice di appello portare il suo esame su tutto il materiale probatorio e sull'apporto causale degli autori del fatto, con la conseguenza che puo modificare, aumentando o escludendo, il concorso di colpa della vittima. Qualora venga escluso il concorso causale della vittima, non si contravviene al divieto della reformatio in pejus, che concerne solo la pena ed i benefici di legge.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)