Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari
Testo in vigore al
Art. 11 Art. 33, 2°, 3° e 4° comma R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Artt. 8, 10, 12 C.C. 22 luglio 1938 - Art. 10 C.C. 23 novembre 1939 - Art. 9 C.C. 28 novembre 1939 - Art. 9 C.C. 18 dicembre 1939 - Art. 7 C.C. 12 marzo 1940 - Art. 8 C.C. 12 marzo 1940 - Art. 15 C.C. 25 luglio 1940 - Art. 43 D.Leg.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369
1. Il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare.
2. Qualora al lavoratore spettino assegni giornalieri il diritto agli assegni decorre e ha termine rispettivamente dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.
Art. 12 Art. 15 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048
1. Gli assegni sono dovuti qualunque sia il numero delle giornate prestate nei periodi fissati per la loro corresponsione.
2. Per determinare, quando occorra, la frazione degli assegni dovuti in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate nel periodo fissato per la loro corresponsione, il rapporto fra l'assegno base settimanale e quello giornaliero e' di 1: 6. Per determinare l'ammontare degli assegni da corrispondersi a quindicina o a mese, il rapporto fra l'assegno base settimanale e quello quindicinale e mensile e' di 1 x 2, 1 x 4, rispettivamente, piu' nel primo caso un assegno giornaliero e due nel secondo.
3. Con proporzione analoga si procedera' quando l'assegno base sia giornaliero, quindicinale o mensile.
4. Restano salve le disposizioni stabilite per i singoli settori di produzione.
Art. 13 Art. 8 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048
1. Gli assegni familiari sono dovuti anche per il periodo di prova, per quello di preavviso, anche se il datore di lavoro si sia avvalso della facolta' di sostituire ad esso la relativa indennita', e per il periodo di ferie.
Art. 14 Art. 9 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 9 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
1. Ai lavoratori che risultino alle dipendenze di un datore di lavoro per un periodo di tempo non inferiore ad una settimana, gli assegni familiari continuano ad essere corrisposti, subordinatamente alle condizioni e ai limiti stabiliti negli articoli 15, 16 e 17:
1) in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale;
2) in caso di assenza dal lavoro per malattia;
3) in caso di assenza obbligatoria dal lavoro a causa di gravidanza o puerperio.
2. Nei casi predetti, qualora ricorra piu' di una delle condizioni previste per la corresponsione degli assegni, si tiene conto di quella piu' favorevole al lavoratore.
3. Qualora, l'assenza dal lavoro perduri per oltre una settimana, l'Istituto nazionale della previdenza sociale puo' provvedere alla corresponsione degli assegni direttamente o a mezzo degli enti che provvedono al pagamento delle indennita' previste per i casi predetti.
Art. 15 Art. 10 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
1. In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, indennizzabili ai norma delle vigenti disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli assegni familiari sono dovuti durante il periodo della inabilita' temporanea compresi i periodi di carenza previsti per la relativa indennita' e, in ogni caso, fino a tre mesi al massimo.
2. Per le persone non comprese nelle assicurazioni predette l'infortunio e' considerato come malattia.
Art. 16 Art. 11 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
1. In caso di assenza dal lavoro per malattia, gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo in cui e' corrisposto per legge o per contratto collettivo di lavoro il sussidio di malattia o la retribuzione.
2. Per i lavoratori che non abbiano diritto agli assegni a norma del comma precedente per motivi estranei al riconoscimento della infermita', l'assegno e' dovuto per tre mesi al massimo.
3. I lavoratori ricoverati a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'art. 66 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, hanno diritto fino al massimo di tre mesi al trattamento piu' favorevole tra quello previsto dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e quello risultante dalla corresponsione degli assegni familiari.
4. Ove la malattia interrompa il rapporto di lavoro, gli assegni sono corrisposti per la durata di essa fino al massimo di tre mesi.
Art. 17 Art. 12 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
1. In caso di assenza dal lavoro per gravidanza o puerperio gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo di astensione dal lavoro obbligatoria o facoltativa, precedente o successiva al parto, di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, modificata con la legge 23 maggio 1951, n. 391.
2. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di puerperio e' fatto il trattamento previsto per le malattie comuni.
3. Lo stesso trattamento e' fatto per le lavoratrici capo-famiglia alle quali non si applicano le disposizioni delle leggi citate.
Art. 18 Art. 9, n. 4, R.D.L., 17 giugno 1937, n. 1048
1. In caso di richiamo alle armi, gli assegni familiari spettano, salvo quanto stabilito da particolari disposizioni di legge, per tutto il periodo durante il quale per legge o per contratto collettivo di lavoro sussiste l'obbligo del pagamento della retribuzione o di parte di essa.
Art. 19 Art. 19 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 14 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479
1. Ai fini della corresponsione degli assegni familiari, si intende per invalido permanentemente al lavoro il lavoratore pensionato per invalidita' o vecchiaia o che comunque sia invalido permanentemente in base ai criteri stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia.
2. Ai soli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 3 sono equiparati agli invalidi permanentemente al lavoro coloro che hanno superato il 60° anno di eta' e non abbiano un reddito superiore ai limiti indicati negli articoli 7, lettera b) e 9.
Art. 20 Art. 7 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 8 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
1. Il lavoratore che esplica, la sua attivita' presso aziende diverse ha diritto agli assegni familiari solo per l'attivita' principale.
2. Si intende per attivita' principale quella che impegna per il maggior tempo le prestazioni del lavoratore o costituisce la fonte principale di guadagno.
3. Il lavoratore deve indicare al datore di lavoro, presso cui presta attivita' secondaria, l'azienda presso cui esplica l'attivita' principale per la quale gli vengono corrisposti gli assegni.
Art. 21 Art. 7 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
1. In seno alla stessa famiglia non e' concesso, per ciascuna persona a carico, che un assegno, anche se i membri di essa prestino la loro opera in aziende facenti capo a differenti gestioni.
2. Nell'ambito della stessa famiglia non e' ammesso il cumulo degli assegni con la maggiorazione per carichi familiari dell'indennita' di disoccupazione, ma sara' solo corrisposto il piu' favorevole dei due trattamenti.
Art. 22 Art. 6 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048
1. Gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti.
Art. 23 Art. 10 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1043 - Art. 15 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
1. Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di un anno.
2. Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.
3. La prescrizione e' interrotta solo nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale della previdenza sociale o in seguito a intimazione dell'Ispettorato del lavoro.
Art. 24 Art. 18 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
1. In caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori, le somme che questi devono restituire sono trattenute sull'importo degli assegni da corrispondersi ad essi ulteriormente o su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro.
Art. 25 Art. 5 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048
1. Gli assegni familiari non possono essere considerati ai fini del calcolo dei minimi di retribuzione previsti dai contratti collettivi di lavoro, ne' per il computo delle indennita' di licenziamento, ne' agli effetti delle assicurazioni sociali.
Capo II. Dei contributi
Art. 26 Art. 11 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 16, 2° e 3° comma, R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 3 L. 6 agosto 1940, n. 1278
1. Al pagamento degli assegni familiari si provvede con il contributo a carico dei datori di lavoro.
2. Il contributo non e' dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'art. 2, ne' sulle retribuzioni percepite dal lavoratore per prestazioni secondarie in rapporto all'attivita' principale esplicata presso un altro datore di lavoro.
Art. 27 Art. 13 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 1 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692
1. Il contributo per gli assegni familiari e' dovuto in relazione all'ammontare della retribuzione lorda di ciascun prestatore di lavoro.
2. Agli effetti del calcolo del contributo, per retribuzione si intende tutto cio' che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, direttamente dal datore di lavoro per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi ritenuta.
3. Pertanto, nella determinazione della retribuzione, in aggiunta al salario e allo stipendio:
A) debbono computarsi tutte le somme corrisposte al lavoratore a titolo:
1) di compenso per lavoro straordinario, qualunque ne sia la natura o la durata, per lavoro notturno, per lavoro festivo;
2) di provvigione, di cointeressenza, di partecipazione agli utili o al prodotto, di percentuali di servizio, di assegno di carica o grado;
3) di premio, di indennita' o di assegno particolare che il datore di lavoro ordinariamente corrisponde ai lavoratori occupati in determinate condizioni di lavoro, di tempo e di localita', come gli assegni variabili e le competenze accessorie chilometriche a tempo determinato, i premi per economia di combustibile e per ricupero di ritardi e simili per il personale delle imprese di trasporto, le indennita' di linea, di varo, di supertonnellaggio e simili per il personale della navigazione, le indennita' similari dovute al personale di volo della navigazione aerea, le indennita' di residenza, di localita' disagiata, di sottosuolo, di montagna, di zona malarica, di lavori pericolosi o dannosi e simili;
4) di gratificazione annuale o periodica quali le mensilita' e le settimane eccedenti le normali, come la 13ª e la doppia mensilita' e la 53ª settimana, escluse le gratificazioni e le elargizioni concesse una volta tanto dal datore di lavoro;
5) di diaria o di indennita' di trasferta, in cifra fissa, limitatamente al 40% del loro ammontare, esclusi sempre i rimborsi a pie' di lista come ogni altro compenso o somma qualsiasi che abbia carattere di rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;
6) di compenso per ferie o festivita' nazionali godute;
7) di assegno temporaneo di guerra;
8) di indennita' agli ex combattenti;
9) di indennita' di panatica in ragione del 40% della somma per tale titolo corrisposta ai marittimi a terra in sostituzione del trattamento di bordo;
10) di indennita' di famiglia;
11) di indennita' di presenza, di premio di assiduita', operosita' e simili e di carovita, comunque denominati, anche se esclusi dia disposizioni di legge o di contratto.
B) Non debbono computarsi le somme corrisposte al lavoratore a titolo:
1) di prestazioni a carico di gestioni previdenziali e mutualistiche quali gli assegni familiari, gli assegni di malattia, di integrazione guadagni, di congedo matrimoniale, di nuzialita' e natalita' e di trattamento di richiamo alle armi;
2) di compenso per ferie o festivita' nazionali non godute;
3) di mancia;
4) di indennita' sostitutiva dei preavviso e di anzianita';
5) di indennita' di cassa, di rappresentanza e di sfollamento;
6) di indennita' vestiario;
7) di indennita' per rischio di guerra.
Art. 28 Art. 2 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692
1. Quando la retribuzione, compresi gli assegni o le indennita' di cui alla lettera A) dell'articolo precedente, venga in tutto o in parte corrisposta anche nei periodi di assenza dal lavoro qualunque ne sia la durata o la causa, il contributo e' dovuto anche sull'importo della somma corrisposta in detti periodi.
Art. 29 Art. 3 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692
1. Se la retribuzione consiste in tutto o la parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura il valore di esse e' determinato in ragione dei pezzi locali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari.
Art. 30 Art. 4 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692
1. Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfetttaria.
Art. 31 Art. 35 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
1. Il conteggio del contributo deve essere fatto dal datore di lavoro in base alla retribuzione corrisposta quale risulta dai libri paga o da documenti equipollenti.