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Sez. L, Sentenza n. 682 del 21/01/1995 (Rv. 489807 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Lavoratrici agricole - Diritto alle indennità giornaliere ex art. 15 legge n. 1204 del 1971 - Condizioni - Momento costitutivo del diritto all'iscrizione sugli elenchi - Rilevanza - Minima attività lavorativa completata nell'anno precedente - Sufficienza.
Stato
decisa il 1995-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489807-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

Il diritto delle lavoratrici agricole alle indennità giornaliere previste dall'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sussiste quando l'inizio del periodo di astensione obbligatoria o l'esercizio della facoltà di assentarsi dal lavoro siano posteriori all'operatività della copertura assicurativa, la quale decorre dall'iscrizione in un elenco principale, ovvero, in attesa della compilazione di esso ed in caso di non iscrizione in quello dell'anno precedente, dalla data alla quale, dal certificato provvisorio o dall'eventuale iscrizione, di guisa che l'erogazione delle suddette prestazioni assicurative non postula necessariamente che la minima attività lavorativa (oltre 51 giornate) richiesta ai fini di tale iscrizione sia stata svolta nello stesso anno entro cui si colloca il periodo di astensione dal lavoro, essendo, invece, sufficiente che l'indicato numero di giornate lavorative sia stato completato nell'anno precedente.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)