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Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Testo in vigore al

Art. 3 Riscossione mediante versamenti diretti

1. Sono riscosse mediante versamento diretto alla esattoria:

  1. 1) le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli articoli 23, 24, 25, e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo;18

  2. 2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920;

  3. 3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta in base alla dichiarazione annuale;

  4. 4) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 2 OTTOBRE 1981, N. 546, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 1981, N. 692;18

  5. 5) le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1);

  6. 6) l'imposta locale sui redditi dovuta, in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facolta' di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

2. Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:

  1. a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1);

  2. b) le ritenute operate dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito a norma dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, e dell'ultimo comma dell'art. 27 del decreto indicato al primo comma, n. 1).

  3. c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, ad esclusione di quella applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 12 del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

  4. d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;

  5. e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;

  6. f) Le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, terzo e quinto comma, del decreto indicato al numero 1);

  7. g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'articolo 30 del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;

  8. h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546.1819

Art. 3-bis Versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. Il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

2. La delega puo' essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. Le caratteristiche e le modalita' di rilascio dell'attestazione, nonche' le modalita' per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

3. Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l'ammontare del versamento stesso non supera le lire mille.

Art. 5 Esattoria competente a ricevere il versamento diretto

1. Il versamento diretto di cui al primo comma dell'art. 3 si esegue all'esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

2. Il versamento eventualmente effettuato all'esattoria incompetente e' valido salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 93.

3. L'esattoria che ha ricevuto il versamento deve informare l'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione ha sede e darne contemporaneamente notizia al contribuente.

Art. 5-bis Versamento ad ufficio incompetente

1. Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le quali e' prescritto il versamento ad una esattoria e' valido, fermo restando il diritto dell'esattore competente all'attribuzione dell'aggio, il cui pagamento verra' effettuato con ordinativo tratto su apertura di credito disposta a favore del competente intendente di finanza.14 .

2. Il versamento diretto all'esattoria di imposte per le quali e' prescritto il versamento ad una sezione di tesoreria e' valido.

3. All'esattore che ha ricevuto il versamento non compete alcun aggio a carico dello Stato.14 .

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di cui all'art. 93.

Art. 6 Distinta dei versamenti diretti

1. Il versamento diretto e' ricevuto dalle esattorie in base a distinta di versamento.

2. La distinta di versamento deve indicare le generalita' del contribuente, domicilio fiscale, l'imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalita' del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale.

3. Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento.

4. L'esattoria rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa.

5. La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

6. L'esattoria non puo' rifiutare le somme che il contribuente intende versare sempreche' nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920.

Art. 7 Versamento diretto mediante conti correnti postali

1. Il versamento diretto puo' essere effettuato in danaro sull'apposito conto corrente postale intestato all'esattore su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste dall'art. 6, secondo comma, per le distinte di versamento.

2. Il versamento all'ufficio postale deve avvenire almeno sei giorni prima di quello di scadenza del termine previsto per il versamento diretto.

Art. 8 Termini per il versamento diretto

1. I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e all'esattoria devono essere eseguiti:

  1. 1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui e' stata operata la ritenuta prevista dall'articolo 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma;)18

  2. 2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920;

  3. 3) Nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per i versamenti previsti nell'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6), e secondo comma, lettera c);

  4. 3-bis) nel termine di un mese dalla chiusura del periodo di imposta per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera e);18

  5. 3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma, lettera d).18

  6. 4) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui e' deliberata la distribuzione degli utili o degli acconti per la parte della ritenuta commisurata al dieci per cento degli utili stessi ai sensi dell'art. 27, primo comma, del decreto del Presidente
    della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
    ;

  7. 5) entro il 1 marzo e il 1 settembre di ciascun anno per gli importi versati dai soci nel semestre precedente relativamente agli utili di cui al secondo comma dell'art. 27 del decreto indicato al n.

  8. 4) e per le maggiori ritenute effettuate in base all'aliquota del trenta per cento sugli utili pagati nel semestre precedente.19 Per le ritenute di cui al secondo comma, lettera b), dell'art. 3, restano fermi i termini indicati nell'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni.

2. Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 9 Mancato o ritardato versamento diretto

1. Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del dodici per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate.

2. Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo.8

3. L'interesse si applica anche sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 10 Riscossione mediante ruoli

1. Sono riscosse dall'esattorie mediante ruoli:

  1. 1) le imposte per le quali non e' prevista ritenuta diretta;

  2. 2) le somme per le quali non e' previsto o non e' stato effettuato in tutto o in parte il versamento diretto;

  3. 3) le somme dovute per interessi, sopratasse e pene pecuniarie.

2. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli delle partite di imposta il cui ammontare non supera le lire mille.

Art. 11 Specie dei ruoli

1. I ruoli si distinguono in principali, suppletivi, speciali e straordinari.

2. Nei ruoli principali, salvo quanto stabilito negli ultimi due commi, sono iscritte le imposte liquidate in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni stesse, nonche' l'imposta locale sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali.

3. Nei ruoli suppletivi, salvo quanto stabilito negli ultimi due commi, sono iscritte le imposte e le maggiori imposte liquidate in base agli accertamenti d'ufficio e in rettifica.

4. Nei ruoli speciali sono iscritte le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni stesse, nonche' quelle liquidate in base agli accertamenti in rettifica e di ufficio.

5. Nei ruoli straordinari vengono iscritte le imposte per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione. Essi devono essere previamente autorizzati dall'intendente di finanza il quale puo' disporre che si proceda alla iscrizione a titolo provvisorio anche in deroga alle norme di cui all'art. 15.

6. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920.

Art. 12 Formazione e contenuto dei ruoli

1. Il ruolo e' formato dall'ufficio delle imposte per ciascun comune del distretto e per ciascuna imposta ed e' sottoscritto dal capo dell'ufficio medesimo o da chi lo sostituisce.

2. Per l'imposta locale sui redditi il ruolo e' formato in ogni caso dall'ufficio nella cui circoscrizione il reddito e' prodotto.

3. Il ruolo contiene i nomi dei contribuenti per ordine alfabetico e indica, per ciascuno di essi, le generalita', il domicilio fiscale, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata, l'ammontare della relativa imposta, lo ammontare dei versamenti diretti, l'ammontare dell'imposta dovuta nonche' quello degli interessi, delle sopratasse e delle pene pecuniarie.

4. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalita', il ruolo deve contenere la denominazione o la ragione sociale.

5. Con decreto del Ministro per le finanze puo' essere autorizzata la formazione dei ruoli con sistemi meccanografici, adattando al mezzo meccanografico le prescrizioni contenute nei precedenti commi.

Art. 13 Termine per la formazione e l'invio dei ruoli all'intendenza

1. I ruoli principali e suppletivi sono di regola formati e consegnati all'intendenza di finanza entro il 15 febbraio, il 15 luglio, il 15 settembre e il 15 dicembre di ciascun anno.

2. Della consegna dei ruoli all'intendenza di finanza e' redatto processo verbale in duplice esemplare. Uno di tali esemplari deve restare affisso in apposito albo in locali aperti al pubblico presso l'ufficio delle imposte dal giorno 5 al giorno 15 del mese successivo a quello della consegna dei ruoli all'intendenza di finanza.

Art. 14 Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo

1. Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:

  1. a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni stesse;

  2. b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenuto alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;

  3. c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;

  4. d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie.

Art. 15 Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi

1. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dall'ufficio.

2. Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:

  1. a) dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado, fino alla concorrenza della meta' dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa;

  2. b) dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, fino alla concorrenza dei due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa;

  3. c) dopo la decisione della commissione centrale o la sentenza della corte d'appello, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato.

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi.

Art. 17 Termini per l'iscrizione a ruolo

1. Le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Nello stesso termine devono essere iscritti a ruolo le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai sostituti di imposta e non versate.

2. L'imposta locale sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali deve essere iscritta nei ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale l'imposta stessa e' dovuta.

3. Le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.

Art. 18 Ripartizione delle imposte in rate

1. Le imposte iscritte nei ruoli, salvo quanto stabilito nei successivi commi, sono ripartite in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di aprile e giugno per i ruoli di febbraio, dei mesi di settembre e novembre per i ruoli di luglio, dei mesi di novembre e febbraio per i ruoli di settembre e dei mesi di febbraio e aprile per i ruoli di dicembre.

2. L'imposta locale sui redditi non determinati catastalmente dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' iscritta nei ruoli principali e riscossa in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di aprile, settembre, novembre e febbraio rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre.

3. Le imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari sono riscosse in unica soluzione alla prima scadenza utile.

4. Le imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte nei ruoli principali sono riscosse in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di giugno, novembre, febbraio e aprile rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre. Le ritenute alla fonte liquidate ai sensi del predetto art. 36-bis ed iscritte nei ruoli speciali sono riscosse in unica soluzione alla scadenza immediatamente successiva a quella prevista dal comma precedente.

Art. 19 Prolungata rateazione dei debiti di imposta

1. L'amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere, su richiesta del contribuente, la ripartizione fino a dieci rate del debito tributario per imposte arretrate e relative sopratasse. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli e' riscuotibile in unica soluzione.

2. La disposizione del comma precedente non si applica alle imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari.

Art. 20 Interessi per ritardata iscrizione a ruolo

1. Decorso un semestre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione si applica a carico del contribuente l'interesse del sei per cento sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute, in base a rettifica o ad accertamento d'ufficio, per ogni semestre intero successivo fino alla data della consegna all'esattore dei ruoli nei quali e' effettuata l'iscrizione.

2. L'interesse calcolato dall'ufficio delle imposte e' riscosso mediante ruolo.

3. E' in facolta' del contribuente di richiedere, nel ricorso alla commissione di primo grado, che le imposte e le maggiori imposte risultanti dall'accertamento dell'ufficio siano iscritte provvisoriamente a ruolo nel loro intero ammontare con l'interesse semestrale del sei per cento gia' maturato, ovvero per una parte dell'ammontare stesso in misura diversa da quella prevista dall'art.

15.

Art. 21 Interessi per prolungata rateazione

1. Sull'ammontare delle somme il cui pagamento, ai sensi dell'art. 19, e' posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica l'interesse del sei per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla scadenza medesima.

2. L'ammontare degli interessi dovuti e' determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed e' riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

3. I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione e' prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo.38