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Sez. L, Sentenza n. 5629 del 15/03/2006 (Rv. 589489 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pensione maturata mediante prosecuzione volontaria della contribuzione - Retribuzione pensionabile - Determinazione e aggiornamento della retribuzione di riferimento - Limitazioni ex art. 2 D.L. n. 402 del 1981, convertito con modifiche in legge n. 437 del 1981 - Successive elevazioni del limite annuo della retribuzione pensionabile - Eliminazione del tetto pensionistico ex art. 21, comma sesto, legge n.67 del 1988 - Interpretazione condivisa dalla Corte costituzionale - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589489-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

Con riferimento alle pensioni maturate mediante prosecuzione volontaria della contribuzione, le disposizioni dell'art. 2, commi terzo, quinto e sesto, del d.l. 29 luglio 1981, n. 402 convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, non sono state implicitamente abrogate, né hanno assunto una funzione diversa da quella originaria a seguito dell'eliminazione del c.d. tetto pensionistico ad opera dell'art. 21, comma 6, della legge n. 67 del 1988, atteso che, a parte il rilievo che la lettera dell'art. 21 si riferisce alla sola contribuzione obbligatoria, la legge n. 67 del 1988 nulla oppone all'utilizzazione del sistema tabellare di cui all'art. 2 del d.l. n. 402 del 1981, richiamato nella disciplina transitoria dell'art. 7 del d.lgs. n. 184 del 1997, che pur ne ha disposto il superamento per il futuro. Tale interpretazione è stata condivisa dalla Corte costituzionale (sent. n. 338 del 2005) che ha ritenuto non fondati i dubbi di legittimità costituzionale dell' art. 2 del d.l. n. 402 citato, nella parte in cui, successivamente all'elevazione dei limiti della retribuzione pensionabile e all'entrata in vigore della normativa di cui all'art. 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, impedisce che, in sede di determinazione e aggiornamento periodico della retribuzione di riferimento per la prosecuzione contributiva volontaria, questa possa superare l'importo della retribuzione media corrispondente alla più elevata delle classi di contribuzione di cui alla tabella F allegata allo stesso d.l. n. 402 del 1981 e il valore inerente al riferimento, nell'art. 2, comma quinto, al limite massimo di retribuzione pensionabile vigente nel periodo cui si riferisce il versamento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 art. 2 CORTE COST., Legge 26/09/1981 num. 437, Legge 11/03/1988 num. 67 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1997 num. 184 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)