Sez. 1, Ordinanza n. 31086 del 27/11/2025 (Rv. 676872-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Liquidazione giudiziale - Apertura - Sentenza dichiarativa - Opposizione - Reclamo - Omessa comparizione delle parti - Applicabilità dell’art. 181 c.p.c. - Esclusione - Dovere del giudice di definire ex officio il giudizio - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Al procedimento di reclamo avverso la sentenza che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale si applica il rito camerale, che disciplina anche l'originario procedimento per la dichiarazione di insolvenza, di cui esso rappresenta una fase ulteriore, di talché in esso risulta inapplicabile la disciplina del giudizio di appello, con la conseguenza che, in caso di inattività delle parti, non trova applicazione il combinato disposto degli artt. 359 e 181 c.p.c., ma il giudice deve decidere la controversia nel merito anche in caso di mancata comparizione o di inerzia delle parti.
Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 49, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)