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Sez. 3, Sentenza n. 12143 del 10/08/2002 (Rv. 556892 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Natura - Sentenza emanata dal giudice di rinvio - Sostituzione ad altra, precedente pronuncia - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556892-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

La cassazione della sentenza di appello, con rimessione della causa ad altro giudice di pari grado di quello che ha emesso la sentenza cassata non pone in nessun caso nel nulla la sentenza di primo grado, in quanto ciò si verifica solo se la Suprema Corte ravvisa l'esistenza di una nullità nel giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ed in questo caso la S.C. rinvia la causa ad un giudice di primo grado, e non a diversa sezione della Corte d'Appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)