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Sez. 3, Sentenza n. 4132 del 09/12/1974 (Rv. 372767 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - CONFUTAZIONE ESPLICITA E SPECIFICA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372767-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE - CONFUTAZIONE ESPLICITA E SPECIFICA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Le consulenze tecniche di parte non hanno natura di prove legali, ma di semplici allegazioni difensive; ed il giudice del merito, come non e tenuto a confutare analiticamente tutte le deduzioni ed argomentazioni difensive, cosi non e tenuto a confutare specificamente le risultanze della consulenza tecnica di parte, specialmente quando la confutazione sia implicitamente contenuta nelle ragioni che giustificano l'accoglimento delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio. (V 1625'74, mass n 369797).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)