Sez. 3, Sentenza n. 11374 del 31/07/2002 (Rv. 556470 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - IMPROCEDIBILITÀ | Domanda riconvenzionale - Omesso tentativo di conciliazione - Conseguenze - Improcedibilità - Estensione dell'improcedibilità "ipso facto" anche alla domanda attorea - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - IMPROCEDIBILITÀ
Nel vigore degli artt. 43 e 44 della legge n. 392 del 1978 (poi abrogati, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 89 della legge 353/1990), l'accertata improcedibilità di una domanda riconvenzionale spiegata dal conduttore nei confronti del locatore nel corso di un giudizio per la determinazione del canone - improcedibilità dichiarata in conseguenza dell'omesso tentativo di conciliazione di cui alle norme sopraindicate - non spiega, "ipso facto", influenza sulla procedibilità della domanda attorea, dovendosi, anche in relazione ad essa, accertare autonomamente se sia stata o meno preceduta dal tentativo "de quo".
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 43 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)