Sez. 1 - , Sentenza n. 608 del 12/01/2017 (Rv. 643345 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Provvedimento relativo - Carattere ordinatorio - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
Il provvedimento di correzione di errore materiale, avendo natura ordinatoria, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., neppure per violazione del contraddittorio, in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha, quindi, rispetto a quest'ultima, alcuna autonoma rilevanza, ripetendo, invece, da essa medesima la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivo circa il regolamento degli interessi in contestazione: dall'art. 288, comma 4, c.p.c. è, infatti, espressamente prevista l'impugnabilità delle parti corrette, che costituisce rimedio diretto esclusivamente al controllo della legittimità della disposta correzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 288 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)