REGOLAMENTO (CE) N. 88/97 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 1997 relativa all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93
Testo in vigore al
Art. 5 Sospensione del pagamento dei dazi
1. A decorrere dalla data in cui è stata ricevuta una domanda dichiarata ammissibile a norma dell’articolo 4 e in attesa di una decisione in merito a norma degli articoli 6 e 7, il pagamento dell’obbligazione doganale per il dazio esteso in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di riferimento è sospeso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali delle biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica dalla parte sotto esame. Per verificare la conformità prima facie alle prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, si prende in considerazione un periodo non inferiore ai 6 mesi precedenti la data in cui è stata ricevuta la domanda.
2. Le autorità competenti degli Stati membri subordinano la sospensione del pagamento del dazio esteso alla costituzione di una garanzia per il dazio esteso a norma del titolo III, capo 2, del codice doganale dell’Unione2, nell’eventualità che la domanda sia successivamente considerata inammissibile in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, sia ritirata in conformità dell’articolo 7, paragrafo 5, oppure sia rigettata in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3 o 4.
Art. 6 Esame della domanda
1. La Commissione definirà un periodo dell’inchiesta per valutare se concedere o no un’esenzione, corrispondente di norma ai dodici mesi e comunque non inferiore ai sei mesi precedenti la data di sospensione del pagamento del dazio esteso imposto sulle parti essenziali di biciclette. Nel corso dell’esame la Commissione può chiedere informazioni complementari al richiedente riguardo al periodo di esame e/o eseguire verifiche in loco.
2. Il soggetto sotto esame provvede affinché, in qualsiasi momento, le parti essenziali di biciclette da esso dichiarate in libera pratica siano utilizzate nelle operazioni di assemblaggio o nell’assemblaggio di altri prodotti, distrutte o riesportate. I soggetti esentati conservano la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all’impiego che ne è stato fatto. La documentazione viene conservata per cinque anni dalla data di sospensione. La documentazione e tutti gli eventuali elementi di prova e le informazioni necessari vengono trasmessi alla Commissione, qualora questa lo richieda.
3. L’esame del merito di una domanda si conclude di norma entro dodici mesi dalla data in cui si ricevono tutte le informazioni secondo quanto stabilito dall’articolo 6, paragrafo 1.
4. Prima di adottare una decisione in forza dell'articolo 7, il richiedente viene informato delle conclusioni sul merito della domanda e gli viene data la possibilità di presentare osservazioni.
Art. 7 Decisione
1. Qualora si riscontri definitivamente dall’esame dei fatti che le operazioni di assemblaggio eseguite dal richiedente non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, è autorizzata l’esenzione del richiedente dal pagamento del dazio esteso secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.
2. La decisione ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente documentata di cui all’articolo 4, paragrafo 1. L’obbligazione doganale del richiedente sorta in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di riferimento è considerata nulla a decorrere da tale data.
3. Qualora i criteri di esenzione non siano soddisfatti la domanda è respinta secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e la sospensione del pagamento del dazio esteso di cui all’articolo 5 è revocata.
4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 o qualsiasi dichiarazione falsa relativa ad una decisione possono giustificare il rigetto della domanda.
5. Qualora una domanda di esenzione venga ritirata, essa si considera come non presentata e la sospensione del pagamento del dazio esteso di cui all’articolo 5 è revocata.
Art. 8 Obblighi dei soggetti esentati
1. I soggetti esentati provvedono affinché, in qualsiasi momento:
a) le operazioni di assemblaggio restino al di fuori dell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036;
b) le parti essenziali di biciclette loro consegnate in esenzione dal dazio esteso in conformità dell'articolo 2 siano utilizzate in operazioni di assemblaggio o nell'assemblaggio di altri prodotti, distrutte, riesportate o rivendute ad un altro soggetto esentato.
2. I soggetti esentati conservano la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all’impiego che ne è stato fatto. Essi conservano questa documentazione e le prove pertinenti per cinque anni. Questa documentazione viene messa a disposizione della Commissione, qualora ne faccia richiesta.
Art. 9 Riesame
1. La Commissione può decidere di propria iniziativa di rivedere la situazione di un soggetto esentato al fine di verificarne il rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 8, comprese eventuali questioni connesse.
2. Un riesame consiste in una verifica basata su un periodo che può essere inferiore a sei mesi.
3. Il riesame è avviato con regolamento della Commissione, previa informazione degli Stati membri. A partire dalla data di avvio del riesame, le importazioni provenienti da un soggetto sotto riesame sono registrate a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, al fine di garantire che, qualora il riesame porti a una revoca dell’esenzione, sia in seguito possibile applicare le misure per quanto riguarda le importazioni in causa a partire dalla data della registrazione.
4. Se un soggetto esentato rilascia una dichiarazione falsa in dogana in merito a parti essenziali di biciclette di origine cinese, la Commissione avvia un riesame ai sensi del primo paragrafo.
5. Le inchieste sono svolte dalla Commissione. La Commissione può essere assistita dalle autorità doganali e l’inchiesta si conclude con un regolamento della Commissione che delibera secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036.
Art. 10 Revoca di un'esenzione
Un’esenzione è revocata secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 dopo aver dato al soggetto esentato la possibilità di presentare osservazioni qualora:
un riesame abbia dimostrato che le operazioni di assemblaggio eseguite dal soggetto esentato rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, oppure
il soggetto esentato non utilizzi parti essenziali di biciclette per le operazioni di assemblaggio in quantitativi superiori alla soglia di cui all’articolo 14, lettera c), anche nel caso in cui il soggetto sia stato liquidato o abbia altrimenti cessato le operazioni di assemblaggio, oppure
siano in ogni caso reiteratamente fornite false dichiarazioni in dogana riguardo a qualsiasi parte di bicicletta, oppure
si abbia violazione degli obblighi previsti all’articolo 8, oppure
non vi sia stata collaborazione dopo l’adozione della decisione di esenzione.
Art. 11 Domande pendenti
1. Le domande dei soggetti di cui all'allegato I sono ammissibili e i relativi esami vengono avviati a norma dell'articolo 6.
2. Le domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo si considerano ricevute, ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. In attesa di una decisione sul merito delle domande dei soggetti di cui all'allegato I, il pagamento dell'obbligazione doganale per il dazio esteso a norma dell'articolo 2 del regolamento di riferimento è sospeso con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore di detto regolamento.
4. Le decisioni adottate in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2 nei confronti delle parti elencate nell'allegato I hanno effetto retroattivo a decorrere dal 20 aprile 1996. Le obbligazioni doganali dei richiedenti sorte in relazione al dazio esteso sono considerate nulle a decorrere da tale data.
Art. 12 Soggetti esentati
I soggetti di cui all'allegato II sono esentati dall'applicazione del dazio esteso con effetto a decorrere dal 20 aprile 1996 oppure dal giorno in cui l'esenzione è stata concessa con decisione della Commissione, se posteriore.
Art. 13 Disposizioni procedimentali
Le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/1036 riguardanti:
lo svolgimento dell’inchiesta (articolo 6, paragrafi 2, 3, 4 e 5),
le visite di verifica (articolo 16),
l’omessa collaborazione (articolo 18), e
la riservatezza (articolo 19),
si applicano agli esami eseguiti a norma del presente regolamento.
Art. 14 Esenzione subordinata al controllo della destinazione particolare
Le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica da un soggetto che non sia esentato o non sia sotto esame ai sensi dell’articolo 5, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di riferimento, sono esentate dall’applicazione del dazio esteso se sono dichiarate in conformità della struttura TARIC di cui all’allegato III e alle condizioni di cui all’articolo 254 del codice doganale dell’Unione, che si applicano in quanto compatibili nei casi seguenti:
a) consegna di parti essenziali di biciclette ad una parte esentata a norma degli articoli 7 o 12,
b) consegna di parti essenziali di biciclette ad un altro titolare di un’autorizzazione per il regime di uso finale in conformità dell’articolo 254 del codice doganale dell’Unione, oppure
c) dichiarazione, su base mensile, in media, di un quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette per l’immissione in libera pratica da una parte o ad essa consegnato. Il periodo di tempo per il calcolo di detta media non è superiore a 12 mesi, con il primo periodo che decorre dalla data di entrata in vigore della pertinente autorizzazione di destinazione particolare, e la sua durata non supera in nessun caso il relativo periodo di validità. Il numero di parti essenziali di biciclette dichiarate da una parte, oppure consegnate ad una parte qualsiasi, viene calcolato con riferimento al numero di parti di biciclette dichiarate o consegnate a tutte le parti associate o legate da accordi di compensazione con detta parte; oppure
d) impiego delle parti essenziali di biciclette nell'assemblaggio di velocipedi con motore ausiliario (codice addizionale TARIC 8835) o di altri veicoli diversi dai velocipedi, con o senza motore ausiliario (codice addizionale TARIC C549).
Art. 15 Disposizione speciale per le parti alle quali vengono consegnati quantitativi minimi
1. La Commissione oppure le autorità competenti degli Stati membri possono decidere d'ufficio di sottoporre ad esame le parti che dichiarino per l'immissione in libera pratica parti essenziali di biciclette oppure ricevano dette consegne a norma dell'articolo 14, lettera e).
2. Qualora si accerti che le parti di cui al paragrafo 1 hanno dichiarato per l’immissione in libera pratica o hanno ricevuto quantitativi superiori alla soglia di cui all’articolo 14, lettera c), oppure che non hanno collaborato all’esame, si ritiene che esse ricadano nel campo di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/1036 e qualsiasi autorizzazione di esenzione loro concessa è revocata con effetto retroattivo. Dopo aver dato alla parte interessata la possibilità di presentare osservazioni, queste conclusioni vengono notificate alle autorità competenti degli Stati membri.
3. Qualora le parti di cui al paragrafo 1 si siano avvalse dell'articolo 14, lettera e) per eludere il dazio esteso, è chiesto il pagamento del dazio esteso non riscosso sulle parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da queste parti o ad esse consegnate a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 16 Scambi di informazione
1. Alle autorità competenti degli Stati membri vengono comunicate tutte le informazioni relative alle parti nei confronti delle quali è stato avviato un esame a norma dell'articolo 4 oppure è stata adottata una decisione a norma degli articoli 7 o 10.
2. All'occorrenza, vengono pubblicati gli avvisi contenenti gli elenchi aggiornati delle parti sotto esame e delle parti esentate, che saranno inoltre inviati immediatamente a qualsiasi parte interessata che ne faccia richiesta.
Art. 17 Disposizioni sui dazi doganali
Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Art. 18 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1997. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente