Sez. L, Sentenza n. 4781 del 15/09/1979 (Rv. 401372 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - TEMPO - EPOCA DI INSORGENZA DELLO STATO INVALIDANTE - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - TEMPO - EPOCA DI INSORGENZA DELLO STATO INVALIDANTE - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE.*
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita, il giudice del merito ha il dovere di determinare con la maggiore precisione possibile l'epoca di insorgenza dello stato invalidante alla stregua della documentazione sanitaria esibita e di tutti gli altri elementi probatori raccolti, disponendo, ove questi siano insufficienti, ulteriori accertamenti tecnici, senza desumere da una pretesa identita di pareri o da incertezze di conclusioni tecniche, una conseguenza che, nel suo contenuto negativo, rappresenta una rinuncia ai suoi poteri decisori. (nella specie, i giudici del merito avevano dedotto l'impossibilita di determinare il momento dell'insorgenza dello stato invalidante dalla sostanziale identita di diagnosi dei due consulenti tecnici nominati in primo ed in secondo grado, e dalla circostanza che il secondo consulente aveva riferito tale insorgenza ad un periodo immediatamente seguente all'epoca di presentazione della domanda amministrativa). (V 1305/78, mass n 390670; (V 2944/77, mass n 386491).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)