Sez. U, Sentenza n. 8812 del 27/08/1990 (Rv. 469079 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - FERROVIE DELLO STATO - PERSONALE SUBORDINATO - RAPPORTI DI LAVORO IN ATTO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 210/85 - ESPLETAMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - PROMOZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - FERROVIE DELLO STATO - PERSONALE SUBORDINATO - RAPPORTI DI LAVORO IN ATTO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 210/85 - ESPLETAMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - PROMOZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
La giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo alle controversie inerenti ai rapporti di lavoro subordinato del personale delle ferrovie in atto all'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n. 210, la quale ha istituito l'ente ferrovie dello stato, con natura di ente pubblico economico, ed ha conseguentemente privatizzato il rapporto di lavoro del personale delle ferrovie, deve essere affermata anche nel caso di domanda del dipendente rivolta a conseguire la promozione alla qualifica superiore per effetto dell'espletamento delle conseguenti mansioni, non rilevando, a tal fine, la questione dell'applicabilità dell'art. 2103 cod. civ. o della persistente operatività della procedura di "accertamento professionale" di cui alle leggi nn. 425 del 1958, 42 del 1979 e 292 del 1984, atteso che anche in quest'ultima ipotesi la domanda stessa, attinente a posizioni di diritto soggettivo, investirebbe Atti imprenditoriali e privatistici e non già il potere di autorganizzazione del datore di lavoro. (Conf 3445/90, mass n 466828).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 26/03/1958 num. 425 CORTE COST., Legge 06/02/1979 num. 42 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)