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Sez. 2, Sentenza n. 8945 del 02/02/1973 Ud. (dep. 06/12/1973) Rv. 125683 - 01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - AMBITO DEL POTERE D'IMPUGNAZIONE DERIVANTE ALLA PARTE CIVILE DOPO LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N 1 DEL 1970 E N 2 9 DEL 1972.*
Stato
decisa il 1973-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/125683-01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - AMBITO DEL POTERE D'IMPUGNAZIONE DERIVANTE ALLA PARTE CIVILE DOPO LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N 1 DEL 1970 E N 2 9 DEL 1972.*

A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n 1 del 1970 e n 29 del 1972 e con riferimento all'ordinanza della stessa Corte n 1 54 del 1970 e alla residua normativa degli artt 23 e 195 cod proc pen, nella parte di confermata legittimita costituzionale, in Mancanza d'impugnazione del PM e per effetto dell'intangibilita del giudicato sul piano penale, il ricorso della parte civile non puo essere diretto ad ottenere una pronunzia espressa che modifichi lo status dell'imputato, cioe le statuizioni di carattere penale della sentenza nei confronti di costui (come, fra l'altro, la dichiarazione di colpevolezza in luogo dell'assoluzione, un'espressa pronunzia ai fini penali della qualificazione giuridica del fatto, la sostituzione della formula assolutoria o di proscioglimento con una diversa). Entro i limiti anzidetti il ricorso della parte civile puo essere diretto contro tutte le Disposizioni della sentenza penale concernenti gli interessi civili della parte stessa, Disposizioni che vanno intese in senso sostanziale e non formale, con riferimento al contenuto della decisione. Ne consegue che sono impugnabili dalla parte civile tutte le Disposizioni che, espressamente o implicitamente decidono nel merito-anche se costituiscono il presupposto necessario, materiale e logico, della pronunzia penale-e quelle che possono pregiudicare e influire in senso negativo sull'accertamento della pretesa fatta valere dalla parte civile, indipendentemente dalla loro espressa enunciazione e in formali capi di pronunzia. L'interesse della parte civile sussiste, oltre che nell'ipotesi di assoluzione con formula pienamente preclusiva dell'Azione civile, anche in quella di assoluzione perche il fatto non costituisce reato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)