diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 126 del 25/10/1972 Ud. (dep. 10/01/1973) Rv. 122911 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - LICENZA DI CACCIA - IN GENERE - VALIDITA - MANCANZA O SCADENZA DI UNO DEI TRE DOCUMENTI COSTITUENTI LA LICENZA - PORTO ABUSIVO DI ARMI - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1972-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122911-01

CACCIA - ESERCIZIO - LICENZA DI CACCIA - IN GENERE - VALIDITA - MANCANZA O SCADENZA DI UNO DEI TRE DOCUMENTI COSTITUENTI LA LICENZA - PORTO ABUSIVO DI ARMI - SUSSISTENZA DEL REATO.*

La licenza di caccia consta di tre documenti: 1)il libretto o tessera su cui e impressa la fotografia e sono precisate le generalita del titolare; tale documento ha la validita di sei anni, ai sensi dell'art 1 della legge 2 agosto 1967, n 799, che ha cosi modificato l'art 8 del testo unico sulla caccia; 2)il foglio bollato o foglietto-licenza, che ha una validita propria, indipendente da quella del libretto, che viene fissata volta a volta dal questore ed indicata nel documento al momento del rilascio; 3)la ricevuta di versamento annuale della tassa di concessione governativa. I tre documenti costituiscono un tutt'uno inscindibile, per cui la Mancanza o la scadenza di uno solo di essi rende invalida la licenza, con la conseguenza che ove in tali circostanze il titolare venga trovato in possesso di un fucile fuori della propria abitazione, risponde del reato di cui all'art 699 cod pen. (V 114045, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Legge 02/08/1967 num. 799 art. 1 CORTE COST., Legge 05/06/1939 num. 1016 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)